Sistemi di protezione e cinture di sicurezza per le macchine agricole. | |
Un discorso già iniziato nel 1974 ove si era disposto per le trattrici agricole a ruote, l’obbligo di dispositivi atti a proteggere il conducente in caso di capovolgimento. La grande varietà delle trattrici esistenti ha impedito peraltro l’individuazione per ognuna di esse dello specifico dispositivo a 4 montanti . Così il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, aveva anche ammesso l’installazione di un arco di protezione a due montanti posto posteriormente al conducente. Sempre nella tematica inerente la protezione del conducente la direttiva macchine ha imposto ai costruttori l’installazione di dispositivi di protezione degli organi in movimento . A tal conto è opportuno rammentare che il tipo di infortunio dovuto a cose impigliate e trascinate da parte degli organi di trasmissione, è spesso dovuto alla mancanza di dispositivi di protezione e dall’uso di indumenti svolazzanti in vicinanza di organi in movimento. Non meno importanti sono stati gli interventi sull’accesso al posto guida e alle possibili insidie per ridurre gli elementi di disturbo nell’azione di guida . Sono stati così adeguati alla normativa di sicurezza tecnica, tutti gli elementi d’appoggio e corrimano per la salita e discesa dal trattore agricolo onde evitare scivolamenti nonché con pedane antiscivolo sul posto di guida, sono stati neutralizzati quei movimenti di scivolo indesiderati, che , potrebbero insorgere durante la guida del mezzo e dunque, arrecare turbativa alla sicurezza del conducente . Su queste linee guida si è perfezionato il discorso inerente la sicurezza delle macchine agricole. Ultima novità è la previsione di sistemi di ritenuta con cinture di sicurezza per il conducente, quale dispositivo di protezione contro urti violenti, ribaltamento, e qualsiasi movimento indesiderato. | |
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