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Corte di Cassazione 05/11/2014

Guida senza patente: sì a recidiva se il fatto è commesso entro i 2 anni

(Cass. Pen. sez. VI, 01.10.2014, n. 40617)

In caso di guida senza patente, l’aggravante della recidiva del biennio può essere applicata solo se il fatto è commesso entro due anni dalla precedente sentenza o dal decreto di condanna divenuti irrevocabili. E' quanto emerge dalla sentenza 1° ottobre 2014, n. 40617 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

Il caso vedeva un uomo essere condannato per guida di un'auto senza essere in possesso della patente, tra l'altro scaduta e non rinnovata. I giudici di merito ritenevano non applicabile l'aggravante della recidiva del biennio, non essendovi, a carico dell'uomo, altri precedenti penali divenuti irrevocabili.

Secondo gli ermellini, riprendendo un principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di guida in stato di ebbrezza, "è conforme alla regola di certezza dei diritto, e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato, ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla "data dei passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi", piuttosto che a quella della loro commissione".

Infatti, "solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità dei soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, coi rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186).

(Altalex, 5 novembre 2014. Nota di Simone Marani)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 30 aprile - 1° ottobre 2014, n. 40617

(Presidente Brusco – Relatore Esposito)

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 19-11-2012, dichiarava M.V. responsabile del reato di cui all'art.116 Cod. Strad. per avere guidato un'autovettura senza essere in possesso della prescritta patente di guida, scaduta e mai rinnovata (fatto avvenuto l'8-7-2010). Il giudicante escludeva l'applicazione della recidiva nel biennio "non risultando precedenti penali irrevocabili in tal senso".

2. Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli avanzava ricorso per cassazione. Osservava che l'esclusione dell'indicata aggravante era stata effettuata dal Tribunale in violazione di legge, atteso che la norma, nel richiedere per l'integrazione dell'aggravante la "reiterazione nel biennio", non presuppone che il reato sia stato commesso entro i due anni da una precedente sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, bensì che nei due anni antecedenti alla denuncia l'imputato abbia riportato altra denuncia per il medesimo fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ritiene la Corte che debba valere con riferimento al reato in argomento il criterio già espresso in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida nell'ambito del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 c. d. s. Questa Corte, occupandosi in tale contesto della nozione di recidiva nel biennio, ha avuto modo di affermare che è conforme alla regola di certezza dei diritto e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla "data dei passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi", piuttosto che a quella della loro commissione, poiché "solo dalla detta data può aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilità dei soggetto, che prima può solo, più o meno fondatamente, presumersi, coi rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste" ( Cass. Sez. 4, Sentenza n. 25988 del 05/03/2013 Rv. 257186).

2. Tanto premesso, non si ravvisa alcuna ragione per discostarsi dalla richiamata impostazione interpretativa con riferimento al reato in questione, nel quale la reiterazione nel biennio rileva ai differenti fini della configurabilità dell'aggravante. Va evidenziato, infatti, che si tratta di un parametro utilizzato dal legislatore, a differenti fini, in norme entrambe rientranti nel medesimo corpo normativo, talché non vi è ragione che giustifichi una divergenza interpretativa. D'altra parte nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita alla mera denuncia, come pretenderebbe il ricorrente, non essendo alla medesima riconducibile alcun effetto in termini di certezza giuridica.

Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

 

da Altalex

 


Secondo gli ermellini, riprendendo un principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità in tema di guida in stato di ebbrezza, "è conforme alla regola di certezza dei diritto, e costituisce imprescindibile garanzia per l'imputato, ancorare il presupposto per la configurabilità della recidiva alla "data dei passaggio in giudicato, nel biennio antecedente al fatto, dei due fatti di reato analoghi, precedentemente commessi", piuttosto che a quella della loro commissione. (ASAPS)

 

 

 

Mercoledì, 05 Novembre 2014
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