Patente - Revisione - Provvedimento - Comunicazione al destinatario ex art. 7 L. n. 241/1990 - Necessità - Limiti.
In tema di revisione della patente, al fine di escludere l’obbligo di comunicazione al destinatario del relativo provvedimento ex art. 7 L. n. 241/1990, il grado di urgenza necessario va valutato di volta in volta in relazione alle circostanze acquisite e disponibili alla conoscenza dell’autorità amministrativa che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non richiedere eventualmente, l’apporto cooperativo del destinatario delle misure risultando cioè in concreto, prioritario il fine di prevenire ulteriori conseguenze dannose altamente probabili.