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Corte di Cassazione 17/01/2014

Dispositivi di sicurezza – Cintura - Esenzione - Appartenenti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte - Sussistenza - Fattispecie in tema di esclusione della responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite da conducente di furgone blindato

(Cass. Civ., Sez. Lav., 17 gennaio 2014, n. 899)

La disposizione di cui all’art. 172 c.d.s., comma 8, lett. c), che esenta dall’uso delle cinture di sicurezza gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati che effettuano scorte, è di ordine speciale e prevale sull’obbligo generale di cui all’art. 2087 gravante sul datore di lavoro. (Nella fattispecie la S.C. ha escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni subite, in conseguenza di sinistro stradale, dal conducente di un furgone blindato sprovvisto di cinture di sicurezza). (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 899 del 17.01.2014) - [RIV-1403P219] Art. 172 cs.

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

Venerdì, 17 Gennaio 2014
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