Trasporto merci obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti
Convertito in Legge il decreto legge 133 del 12 settembre 2014, il cosiddetto sblocca Italia, nel quale sono presenti importanti disposizioni del settore autotrasporto. Tra questi la tracciabilità dei flussi finanziari, con il divieto di pagamento in contanti delle prestazioni di autotrasporto.
La disposizione impone agli attori che operano all’interno della catena logistica dei trasporti di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici bancari o postali), per adempiere al pagamento di un contratto di trasporto.
In particolare, l’articolo 32 bis al comma 4, recita quanto segue: “al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.
da cnafita.it