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I veicoli non si scontrano? Inapplicabile la presunzione di corresponsabilità

(Tribunale Reggio Emilia, sez. II civile, sentenza 7 ottobre 2014, n. 12959)

In caso di mancato scontro tra veicoli, è inapplicabile la presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma II c.c. E’ consentito applicare estensivamente la norma quando manca una collisione diretta tra tutti i veicoli, al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili. E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza del 7/10/2014.

L’attore S.G. ha citato in giudizio la Fondiaria SAI chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito durante un sinistro stradale.

Il giorno 25/06/2010 S.G. alla guida del suo motociclo tentava di sorpassare un’autovettura che lo precedeva.

A sua volta l’autovettura si stava spostando inaspettatamente verso sinistra. Per evitare lo scontro S.G. si buttava per terra, perdendo il controllo del motociclo.

L’attore chiedeva che venisse accertata l’integrale responsabilità dell’autovettura rimasta non identificata e che la Fondiaria SAI pagasse il risarcimento dei danni, in qualità di compagnia designata per la gestione dei sinistri di competenza del fondo vittime della strada.

La compagnia si difendeva dichiarando che la responsabilità era esclusivamente a carico dell’attore.

Il Tribunale di Reggio Emilia rigettava la domanda e dichiarava che “la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto; ed allorquando manchi una collisione diretta tra tutti i veicoli, è consentito applicare estensivamente la norma al solo fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.”

Nel caso di specie non solo non vi è stato scontro tra i veicoli, ma non è possibile neppure l’applicazione estensiva della norma in quanto le prove dedotte in giudizio non sono state sufficienti ai fini del convincimento del Tribunale.

Anzi dalle deposizione dell’unico testimone oculare non si evince che il sinistro possa essere addebitabile al comportamento dell’autovettura rimasta ignota.

Dalla deposizione del teste Davoli si legge che l’automobilista si sarebbe fermato e avrebbe forse provveduto a chiamare il 118.

Il Tribunale deduceva che dalle apparenze nessuno aveva ritenuto opportuno identificare l’automobilista perché non era responsabile del sinistro.

Di conseguenza l’onere della prova ex art. 2697 c.c. ricade sull’attore S.G. che avrebbe dovuto dar prova della responsabilità dell’autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro.

In mancanza di scontro non potrà servirsi della presunzione di corresponsabilità ex art 2054 comma 2 c.c.

Nonostante il rigetto della domanda, le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti per tutelare la parte debole del rapporto processuale, un ragazzo di 32 anni che ha subito un danno fisico.

 

( Nota di Enrica Maria Crimi)

 

Tribunale di Reggio Emilia,

Sezione II civile

Sentenza 7 ottobre 2014, n. 1295

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8597/2011 promossa da:

STEFANO *** (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. SOTTANA LUCA, elettivamente domiciliato in VITTORIO VENETO 13 42017 NOVELLARA presso il difensore avv. SOTTANA LUCA

ATTORE

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI SPA (C.F. 00818570012), con il patrocinio dell’avv. COLUCCIO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in VIA Toschi 10, 42121 REGGIO NELL’EMILIA, presso il difensore avv. COLUCCIO RAFFAELE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

FATTO

La controversia trae origine da un sinistro occorso alle 18.45 del 25/6/2010 a Stefano ***, il quale, mentre era alla guida del suo motociclo lungo la SP85 ed aveva iniziato il sorpasso dell’autovettura che lo precedeva, per evitare uno scontro con tale autovettura, che contestualmente si stava a sua volta spostando sulla sinistra, ha perso il controllo del motociclo ed è caduto a terra.

Ciò posto, l’attore Stefano *** deduce l’integrale responsabilità dell’autovettura che lo precedeva, rimasta non identificata, nella causazione del sinistro, e pertanto chiede alla Fondiaria Sai. quale compagnia designata per la gestione dei sinistri di competenza del fondo vittime della strada, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.

Resiste Fondiaria SAI, deducendo al contrario l’esclusiva responsabilità dell’attore nella causazione del sinistro che lo ha coinvolto.

La causa è istruita dal giudice allora procedente con l’audizione dei testi indotti dalle parti, nonché con una CTU medico-legale esperita sulla persona dell’attore.

Nominato Istruttore del fascicolo nel luglio 2014, questo Giudice ha deciso la controversia alla successiva udienza del 7/10/2014, con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

DIRITTO

a) Va innanzitutto evidenziato come sia pacifico tra le parti che non vi sia stato alcuno scontro tra il motociclo ed il veicolo rimasto non identificato, e che il motociclo abbia perso il controllo a seguito della situazione venutasi a creare per il fatto che tanto il motociclo, quanto l’autovettura che lo precedeva, avevano iniziato la manovra di sorpasso.

Ciò posto, l’assenza di scontro impedisce di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c., essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l’estensione del concetto di ‘scontro’ a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo, contrasta sia con l’inequivoca lettera della legge -dato che l’espressione ‘scontro’ indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979). L’applicazione estensiva della norna in parola è quindi possibile solo nel caso, diverso da quello per cui è causa, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro, sempre che sia già stata positivamente accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro stesso (Cass. n. 3704/2012, Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996).

Pertanto ed in base ai tradizionali principi sul riparto dell’onere della prova codificati dall’articolo 2697 c.c., non essendovi stato scontro alcuno, era onere dell’attore dar prova di quanto dedotto, cioè della responsabilità dell’autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro, senza potere invocare la presunzione di corresponsabilità dell’articolo 2054 comma 2 c.c.

b) Ciò premesso, la dinamica del sinistro non può che essere ricostruita sulla base della deposizione dell’unico testimone oculare, Andrea Davoli, sentito dalla Polizia Municipale nell’immediatezza dei fatti e poi escusso come teste nell’ambito del presente procedimento.

In particolare, Davoli ha nell’immediatezza dei fatti riferito alla Polizia Municipale che “sono stato superato dalla moto e poi ho visto che dopo essere rientrata, è arrivata dietro alla macchina che mi precedeva. Poi la moto ha iniziato la manovra di sorpasso anche di questa vettura, ma allo stesso tempo, dopo aver messo fuori la freccia, anche la macchina ha iniziato la manovra di sorpasso. La macchina, accortasi della presenza della moto, ha abortito il sorpasso e si è rimessa in coda all’altra macchina. A questo punto la moto, impaurita dalla manovra della macchina, ha sbandato a sinistra piegandosi sull’asfalto e strisciando verso il prato laterale… Preciso che non c’è stato alcun contatto tra i veicoli”.

Nel corso di causa e tre anni dopo il sinistro, riportandosi alle dichiarazioni in precedenza rese, Davoli ha ribadito che “le due manovre di sorpasso sono state in contemporanea”; e che “il motociclo procedeva a velocità elevata”, tanto è vero che “io stesso mi sono accorto del sorpasso della mia macchina da parte del motociclista, quando mi aveva ormai affiancato”.

Discende che, sulla base di tali risultanze istruttorie, non vi è prova che il sinistro sia, nemmeno in parte, addebitabile al comportamento dell’autovettura rimasta ignota.

Incidentalmente e solo per completezza espositiva, va poi evidenziato che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa dell’attore, non è vero che l’automobilista “proseguiva imperterrito la sua corsa, omettendo di soccorrere l’attore e rimanendo quindi non identificato” (pag. 1 citazione); essendo piuttosto vero che, dopo il sinistro, “l’automobilista si è fermato insieme a me e si è portato verso il motociclista; credo anche che abbia chiamato 118” (deposizione teste Davoli). Pertanto, la mancata identificazione dell’automobilista dipende unicamente dal fatto che nessuno, nell’immediatezza dei fatti, ha ritenuto di addebitare il sinistro all’automobilista ed ha quindi chiesto allo stesso di attendere l’arrivo della Polizia Municipale;

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata.

Nonostante la soccombenza attorea, i motivi che, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, vanno rinvenuti in esigenze di giustizia sostanziale derivanti dall’opportunità di non penalizzare ulteriormente la parte debole del rapporto processuale, e cioè un ragazzo di 32 anni che ha comunque subìto un rilevante danno fisico.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, devono invece seguire la soccombenza e sono quindi poste a carico dell’attore.

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

  • rigetta la domanda;
  • compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
  • pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di *** Stefano.

Reggio Emilia, 7/10/2014

Il Giudice
dott. Gianluigi MORLINI

 

da Altalex

 

 

 

 

Lunedì, 24 Novembre 2014
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