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Limiti alla circolazione - Divieti alla circolazione ex art. 7 c.s., ai fini di prevenzione dell’inquinamento atmosferico - Colpa del trasgressore - Conoscibilità del divieto - Obblighi incombenti sull’ente proprietario delle strade - Sussistenza - Fondamento - Individuazione - Inottemperanza - Conseguenze - Responsabilità del preteso contravventore a norma dell’art. 7, comma 13, c.s. - Esclusione.

(Cass. civ., sez.II, 3 luglio 2009, n. 15769)

I divieti alla circolazione di veicoli a motore in determinati giorni e zone cittadine, adottati, con ordinanza sindacale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del codice della strada, ai fini di prevenzione dell’inquinamento atmosferico, sono disposizioni eccezionali. Incombe, pertanto, sull’ente proprietario delle strade, su cui tali divieti sono imposti, adottare tutte le misure d’informazione con «media» generalmente conoscibili fuori della città e tramite l’apposizione su tutte le vie d’accesso di cartelli non confondibili con quelli a messaggio variabile sulle condizioni del traffico — dovendosi all’uopo utilizzare i segnali di cui agli artt. 38 e ss. c.s., e 115 e ss. del relativo regolamento —, affinché qualunque utente, qualsiasi ne sia la provenienza, non possa, fondatamente allegare di non conoscere detti divieti. Ne consegue che, in difetto di tale prova, non può affermarsi la colpa e, dunque, la responsabilità a norma dell’art. 7, comma 13, c.s., del preteso contravventore. (Nella specie la S. C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che, sul presupposto che tutte le informazioni del caso potevano essere richieste all’ufficio traffico del Comune, aveva rigettato l’opposizione del conducente di un veicolo, residente in altro Comune, per avere circolato in zona interdetta per ragioni d’inquinamento atmosferico).

Venerdì, 03 Luglio 2009
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