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Corte di Cassazione 29/01/2014

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni – Opposizione - Cartella esattoriale - Relativa a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada – Contestazione di omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione – Legittimazione passiva – Ente impositore ed esattore quale litisconsorte necessario – Sussistenza

(Cass. Civ., Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 01985)

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoria, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. (Cass. Civ., Sez. III, n. 1985 del 29.01.2014) - [RIV-1403P203] Art. 201 cs.

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

 

Mercoledì, 29 Gennaio 2014
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