Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Cautelare - Provvedimento prefettizio - Notifica - Termini - Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza prefettizia dl ripristino della sospensione cautelare della patente precedentemente sospesa.
L’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione cautelare della patente, provvisoriamente sospesa in sede di opposizione alla stessa avanti ad altro giudice di pace, costituisce un provvedimento complementare del precedente provvedimento cautelare e, per effetto di tale connessione, è soggetto alla stessa disciplina normativa del primo, ovvero all’art. 223 c.s. Ne consegue che l’opposizione all’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione della patente deve essere notificata immediatamente all’interessato ed al più tardi entro il trentesimo giorno successivo all’emissione, in base a quanto disposto dall’art. 2 L. n. 241/1990.