Domenica 22 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Cautelare - Provvedimento prefettizio - Notifica - Termini - Fattispecie in tema di opposizione ad ordinanza prefettizia dl ripristino della sospensione cautelare della patente precedentemente sospesa.

(Giudice di Pace Civile di Verona, 9 giugno 2008, n. 9698)

L’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione cautelare della patente, provvisoriamente sospesa in sede di opposizione alla stessa avanti ad altro giudice di pace, costituisce un provvedimento complementare del precedente provvedimento cautelare e, per effetto di tale connessione, è soggetto alla stessa disciplina normativa del primo, ovvero all’art. 223 c.s. Ne consegue che l’opposizione all’ordinanza prefettizia di ripristino della sospensione della patente deve essere notificata immediatamente all’interessato ed al più tardi entro il trentesimo giorno successivo all’emissione, in base a quanto disposto dall’art. 2 L. n. 241/1990.

Lunedì, 09 Giugno 2008
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK