Risarcimento del danno da circolazione di veicoli: dal 9 febbraio 2015 sarà obbligatorio esperire la procedura di negoziazione assistita
A partire dal prossimo 9 febbraio 2015, chiunque intenda agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionati da circolazione di veicoli e natanti, avrà l'obbligo di invitare, preventivamente, la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, per tentare di dirimere la controversia amichevolmente, in sede stragiudiziale, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
E' ormai da qualche mese che si sente parlare della procedura di negoziazione assistita, un istituto introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge n. 132/2014, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014 (di seguito, anche solo "Decreto").
L'istituto della negoziazione assistita è stato introdotto nel novero degli strumenti di ADR (alternative dispute resolution), in aggiunta agli altri strumenti già previsti nel nostro ordinamento giuridico. Pertanto, la ratio sottesa a tale scelta normativa è quella di tentare di incentivare ulteriormente la risoluzione delle controversie in sede stragiudiziale, per tentare di decongestionare il sistema e gli ingranaggi della giustizia civile. Il Decreto riprende diverse disposizioni già dettate dal D.Lgs. n. 28/2010 in tema di mediazione, ma non si sostituisce né si sovrappone a quest'ultima.
La procedura di negoziazione assistita, disciplinata dal Capo II del Decreto, sostanzialmente consiste nella sottoscrizione delle parti in lite di una convenzione, ossia un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tra di loro sorta, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati, in sede stragiudiziale.
Questi ultimi, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto hanno il dovere deontologico di informare il cliente, contestualmente al conferimento dell'incarico, circa la possibilità di ricorrere alla stipula della convenzione di negoziazione assistita. Tale dovere di informativa gravante in capo agli avvocati è ispirato chiaramente all'analogo obbligo di fornire adeguata informativa ai clienti circa la possibilità di ricorrere alla mediazione facoltativa, previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.
1. Ambito di applicazione della procedura obbligatoria
L'esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità e, quindi, obbligatoria nelle controversie in materia di:
1) risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti; e
2) pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine concordato tra le parti nella convenzione. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito.
La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito non è seguito da accettazione entro trenta giorni o è seguito da rifiuto espresso dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
L'esperimento della procedura di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità dell'azione, nelle materie di cui ai precedenti numeri 1) e 2), qualora si tratti di
(a) controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
(b) procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
(c) procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
(d) procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
(e) procedimenti in camera di consiglio;
(f) azione civile esercitata nel processo penale.
La procedura di negoziazione assistita non può vertere su diritti indisponibili, né, come aggiunto in sede di conversione, su questioni di lavoro.
2. Procedimento
L'avvocato della parte che intende proporre azione giudiziale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
L'invito deve
(a) indicare l'oggetto della controversia;
(b) contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli art. 96 e 642, comma 1, c.p.c.;
(c) contenere la certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
La trasmissione dell'invito o la sottoscrizione della convenzione producono gli effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione e impediscono (per una sola volta) la decadenza. Se, però, l'invito viene rifiutato o non viene accettato entro trenta giorni, l'azione deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, previsto dalla legge, termine che decorrerà dalla data del rifiuto, dallo scadere dei trenta giorni senza che l'invito sia stato accettato o dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Qualora l'invito venga accettato dalla controparte, si procederà alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, avente ad oggetto l'impegno delle parti a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati.
La convenzione deve prevedere
(a) un termine per la conclusione della procedura, non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi (prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti);
(b) l'oggetto della controversia.
La convenzione deve essere stipulata in forma scritta, a pena di nullità, deve essere sottoscritta dalla parti e dagli avvocati che le hanno assistite, i quali, inoltre, certificano l'autografia delle sottoscrizioni dei propri assistiti.
In seguito alla conclusione della convenzione, si apre la fase di negoziazione vera e propria. La negoziazione deve essere improntata ai principi di lealtà, buona fede e riservatezza in merito alle informazioni ricevute.
Qualora, in esito alla fase di negoziazione, le parti non raggiungano nessun accordo, verrà redatta la dichiarazione di mancato accordo, che gli avvocati designati certificheranno. A questo punto, la condizione di procedibilità si considera avverata e, pertanto, la parte che ne abbia interesse potrà proporre la domanda giudiziale.
Qualora, invece, le parti raggiungano un accordo, quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le hanno assistite. Gli avvocati che hanno assistito le parti in questa procedura, non potranno impugnare l'accordo formalizzato, se non commettendo un illecito deontologico.
L'accordo sottoscritto costituisce titolo esecutivo ed è valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
3. Entrata in vigore
Ai sensi dell'art. 3, comma 8, del Decreto, la procedura di negoziazione assistita obbligatoria acquisterà efficacia "decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
La legge di conversione n. 162/2014 è entrata in vigore in data 11 novembre 2014. Pertanto, la procedura di negoziazione assistita diventerà condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e pagamento di somme di importo pari o inferiore a cinquantamila euro, a partire dal 9 febbraio 2015.
A CURA DI FRANCESCA DE LUCA
avvocato - Lex24 @Esperto legale circolazione stradale