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Corte di Cassazione 07/11/2014

Sentenza illeggibile? Giudizio nullo

(Cass. Pen. sez. V, sentenza 07.11.2014, n. 46124)

Se la sentenza è manoscritta e la grafia dell’estensore illeggibile, si rende necessario l'annullamento, non della sola sentenza-documento, ma dell'intero giudizio, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato.

Così ha deciso la Suprema Corte nella sentenza 7 novembre 2014, n. 46124.

Nella fattispecie, un uomo, riconosciuto in primo e secondo grado colpevole del delitto di ingiuria, proponeva ricorso in cassazione deducendo nullità della sentenza e la violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell'estensore.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ha precisato che, a causa della grafia del giudice (che, verosimilmente, per la scarsa dimestichezza con il pc, ha preferito manoscrivere la sentenza), non è possibile comprendere compiutamente quale sia la trama argomentativa della sentenza.

Come chiarito dalle SS. UU. nella sentenza n. 42363/2006, l'indecifrabilità della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio.

La stessa, infatti, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di una ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa.

Sempre le Sezioni Unite, hanno precisato che non può essere richiesta alla cancelleria del giudice una copia leggibile e che l'intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato.

Invero, infatti, la sentenza non è un “atto privato” del giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (alle parti e, eventualmente, al giudice del gravame) e , pertanto, deve essere comprensibile.

È ovvio, infatti, che una motivazione indecifrabile si traduce di fatto in una non-motivazione.

(Nota di Giuseppina Mattiello)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE V PENALE

 

Sentenza 26 settembre – 7 novembre 2014, n. 46124

 

(Presidente Bevere – Relatore Fumo)

 

Ritenuto in fatto

 

1. D.C. è stato condannato dal giudice di pace di Varese alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, P.A., in quanto riconosciuto colpevole del delitto di ingiuria.

2. Il tribunale di Varese, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per la indecifrabilità della grafia dell'estensore.

 

Considerato in diritto

 

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Conseguentemente la sentenza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame.

Invero la sentenza-documento è manoscritta. La grafia dell'estensore è in larga parte incomprensibile, con la conseguenza che non è dato comprendere compiutamente quale ne sia la trama argomentativa.

1.1. E noto che, al proposito, le SS. UU. (sent. n. 42363 del 2006, ric. Giuffrida, RV 234916) hanno chiarito che l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perché, non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma in più determina una violazione dei diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. La medesima sentenza ha chiarito che non potrebbe essere richiesta alla cancelleria dei giudice a quo una copia leggibile e che l'intero giudizio (e non la sola sentenza) va rinnovato.

1.2. è evidente invero che la sentenza non è un "atto privato" dei giudicante, ma costituisce un decisum (e un documento) rivolto a terzi (tanto alle parti, quanto - eventualmente - al giudice sovraordinato). La logica, l'urbanità (oltre alla legge) impongono quindi che la stessa sia comprensibile. è ovvio infatti che una giustificazione motivazionale indecifrabile corrisponde, in tutto e per tutto, a una non-giustificazione.

2. Si rende necessario dunque l'annullamento, non della sola sentenza-documento, che non potrebbe essere riprodotta "in chiaro" da nessuno (neanche dall'autore dello scritto colpevolmente incomprensibile), ma dell'intero giudizio di secondo grado, che dovrà essere svolto ad opera di diverso magistrato.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Varese.

 

da Altalex

 

 

 

Venerdì, 07 Novembre 2014
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