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Sentenza di appello su controversie del Gdp: sì a imposta di registro

(Commissione Tributaria Regionale Napoli, sez. Salerno, sentenza 06.10.2014, n. 8335)

La CTR di Napoli – Sezione Staccata di Salerno, con sentenza n. 8335/14, pronunciata il 22/10/14 e depositata il 06/10/2014, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate statuendo che è soggetta ad imposta di registro la sentenza emessa da un tribunale in grado di appello avverso una sentenza di un giudice di pace in controversia risarcitoria di valore inferiore ad € 1.033,00.

La vicenda ha ad oggetto l’impugnazione da parte di una società di un avviso di liquidazione, con il quale veniva richiesto dall’Agenzia delle Entrate il pagamento dell’imposta di registro per una sentenza emessa dal Tribunale in grado di appello, avente ad oggetto una pronuncia di un giudice di pace in relazione ad una controversia di valore inferiore ad € 1.033,00.

In particolare, la ricorrente nel ricorso eccepiva, da una parte, la sussistenza di vizi formali dell’atto, dall’altra, l’illegittimità della pretesa impositiva, in quanto la stessa si riferiva a sentenza emessa in controversia di valore inferiore ad € 1.033,00 e, pertanto, esente da “imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”, ai sensi dell’art. 46 della Legge n. 374/1991.

Mentre la CTP di Avellino accoglieva il ricorso della società ritenendo sia che l’atto impositivo impugnato non era adeguatamente motivato sia che il presupposto dell’imposta richiesta fosse insussistente, la CTP DI Napoli – Sezione Staccata di Salerno ha ritenuto fondate le doglianze solevate dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, in relazione al lamentato difetto di motivazione, i giudici di seconde cure hanno ritenuto che, poiché l’atto impugnato era un mero avviso di liquidazione, non era necessaria alcuna particolare motivazione, se non quella richiesta dall’art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 131 del 1986, ovvero l’indicazione dell’atto da registrare e la somma da pagare.

Del pari, poi, per quanto attiene il merito, la CTR ha ritenuto infondate le contestazioni in origine sollevate dalla società contribuente, sulla base delle seguenti considerazioni:

  1. all’art. 46 della Legge n. 374/1991 che esonera – peraltro in maniera non assoluta – le controversie di valore inferiore ad € 1.033,00 dalla soggezione a diritti e tasse, quale quella di registro, non può essere data un’interpretazione estensiva in quanto tale regime di favore è stato previsto dal legislatore unicamente per le controversie di minimo valore decise secondo equità dai Giudici di Pace;
  2. l’esenzione prevista dall’art. 46 della Legge n. 371/1991, istitutiva del Giudice di Pace, presuppone per la sua applicazione l’esistenza di due condizioni, l’una soggettiva e l’altra oggettiva, ovvero la decisione:
  • deve essere stata emessa da un Giudice di pace;
  • deve avere un valore non superiore ad € 1.033,00;
  1. la norma de qua è contenuta nella legge istitutiva del Giudice di Pace e non è stata richiamata quando il legislatore ha successivamente introdotto l’appellabilità anche delle sentenze “de minimis” pronunciate secondo equità da detto giudice;
  2. l’imposta di registro, infine, tassa un atto e non un procedimento e, pertanto, è esclusivamente allo specifico atto che si deve avere riguardo per valutare l’assoggettabilità a detta imposta che, nel caso di specie, è costituito da una sentenza di un tribunale il cui regime fiscale è unicamente previsto e regolato dal T.U. n. 131/1986.

Tanto rilevato, si osserva come la sentenza oggetto di commento è importante perché si pone in contrasto con una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (la n. 16310/2014) che, statuendo per una situazione analoga, è stata di contrario avviso.

A tal proposito, la CTR Campania, prendendo atto di tale orientamento dei giudici di legittimità, ha puntualmente motivato le ragioni del suo dissenso, ritenendo che la Corte con la innanzi richiamata pronuncia ha errato in ordine a due motivazioni, ossia:

  • nel considerare l’art. 46 della Legge n. 374/1991 formulato in maniera generica,;
  • nel ritenere irrilevante la “sedes materiae” (ovvero che si tratti della legge istitutiva del giudice di pace) in quanto, a parere della Corte, il legislatore nell’ambito del medesimo tessuto normativo ha più volte distinto in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto, tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quelle degli altri organi giudicanti.

In relazione a tali motivazioni, i giudici di merito hanno così motivato:

  • l’art. 46 cit. è organicamente inserito in una legge che riguarda solo l’istituzione del giudice di pace, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
  • nessuna ulteriore precisazione poteva richiedersi al legislatore in quanto all’epoca tali sentenze non erano impugnabili e nella legge istitutiva del giudice di pace nessun esonero dall’imposta era previsto per le uniche sentenze all’epoca appellabili innanzi al Tribunale, cioè quelle pronunciate secondo equità (valore superiore ad € 1.033,00); viceversa, il legislatore quando ha voluto introdurre con la Legge n. 374/1991 disposizioni di più ampia portata esulando dalla disciplina specifica del giudice di pace (secondo profilo) lo ha espressamente detto ed ha utilizzato la tecnica della novellazione per modificare norme processuali di valenza generale.

(Nota di Alessandra Rizzelli e Maurizio Villani)

 

Commissione Tributaria Regionale di Napoli

Sezione staccata di Salerno

Sentenza 22 settembre - 6 ottobre 2014, n. 8335

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEDI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

OMISSIS

ha emesso la seguente

SENTENZA

• sull'appello n. 323/13 depositato il 11/01/2013

• avverso la sentenza n. 143/4/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di

AVELLINO

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

OMISSIS

Fatto

Con atto di appello tempestivamente notificato a controparte, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Avellino interponeva gravame avverso la sentenza n. 143/04/12 emessa dalla locale C.T.P. con cui era stato accolto il ricorso presentato dalla società per azioni Enel Distribuzione in persona del "rappresentante negoziale" avverso avviso di liquidazione con cui era stato richiesto il pagamento dell'imposta di registro relativa ad una sentenza emessa dal Tribunale di Sant Angelo dei Lombardi adito in grado d'appello avverso una sentenza di un giudice di pace del circondario in controversia risarcitoria di valore inferiore ad €.1033,00.

L'originaria ricorrente aveva dedotto l'illegittimità di tale pretesa non solo per l'asserita esistenza di alcuni vizi formali dell'atto che la recava, ma anche perché essa si riferiva a sentenza emessa in controversia di valore inferiore alla cifra richiamata e, pertanto, esente da " imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura " ai sensi dell'art. 46 della legge n. 374/1991.

Avverso la sentenza di primo grado, che aveva sostanzialmente accolto le doglianze dell'ENEL , interponeva appello la competente Agenzia delle Entrate censurandone motivatamente il contenuto in quanto fondato su di un inesistente vizio procedurale ( essendo l'atto tassato una sentenza emessa in un contenzioso in cui era stata parte l'ENEL ) e su di una inesatta determinazione di una esenzione da imposta di registro.

Nel merito insisteva per la piena assoggettabilità ad imposta di registro delle sentenze emesse da Tribunale quale giudice d'appello delle decisioni equitativamente assunte da un giudice di Pace.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza . Con vittoria di spese.

Benché ritualmente evocata in giudizio, la società ENEL distribuzione non si costituiva.

Previo preliminare esame presidenziale dell'ammissibilità del ricorso, veniva fissata per la trattazione dello stesso l'odierna camera di consiglio in esito alla quale la controversia veniva decisa in base alle seguenti considerazioni in

Diritto

Ritiene questa Commissione che il proposto appello sia giuridicamente fondato e vada conseguentemente accolto.

Per meglio comprendere i motivi che hanno indotto questa Commissione ad assumere l'anticipata decisione è opportuno svolgere le seguenti brevi argomentazioni : i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso presentato dall'ENEL sotto il duplice profilo che l'atto impositivo non era adeguatamente motivato né era ad esso era stata allegata la sentenza che ne costituiva il presupposto d'imposta e che fosse insussistente il presupposto dell'imposta richiesta , trattandosi di sentenza emessa in controversia civile di valore inferiore ad €.1033,00 .

L'Agenzia delle Entrate ha contestato tale decisione sia perché non vi era alcuna violazione dell'art.7 della legge n.241 del 1990 sia perché era pienamente legittima la pretesa impositiva recata nell'atto originariamente impugnato.

Questo Giudice ritiene assolutamente condivisibile l'assunto di parte appellante.

Innanzitutto è agevole osservare come nessun vizio di motivazione infici l'atto originariamente impugnato in quanto , trattandosi di mero avviso di liquidazione di imposta ritenuta dovuta per la registrazione di atti giudiziari emessi in esito a controversie civili, nessuna particolare motivazione deve sorreggere detti atti impositivi se non quella richiesta dall'art.54, comma 5 del D.P.R. n.131 del 1986 vale a dire l'indicazione dell'atto da registrare e la somma da pagare.

Trattandosi poi di atto emesso all'esito di un giudizio civile in cui l'originaria ricorrente era stata parte, la stessa ben poteva e doveva conoscere il contenuto dell'atto stesso per cui alcuna violazione dell'art.7 della legge n.212 del 2000 può ritenersi verificatosi nel caso di specie.

Non essendovi stata alcuna lesione del diritto di difesa della contribuente, ritiene il collegio che abbiano errato i giudici di prime cure neh'accogliere tale motivo di impugnazione.

Peraltro, anche nel merito egualmente infondate sono le censure originariamente sollevate dall'ENEL Distribuzione e tese sostanzialmente ad ottenere un'interpretazione estensiva di una norma fiscale eccezionale dettata per le liti di valore inferiore agli €.1033,00 decise dai giudici di pace, vale a dire l'art.46 della legge n.374/1991 che esonera - peraltro in maniera non assolutadette controversie dalla soggezione a diritti e tasse, quale quella di registro.

Infatti è facile osservare come detto regime di favore sia stato previsto dal legislatore unicamente per le controversie di minimo valore decise secondo equità dai Giudici di Pace: la ratio di tale norma non è conseguentemente estensibile in assenza di specifica normativa primaria a provvedimenti emessi (peraltro, secondo diritto) da altri Giudici per i quali vigono i generali principi in tema di spese di giustizia recati dal T.U. n. 115/2002 e di imposta di registro recati dal T.U. n.131 del 1986.

Conforta tale conclusione il chiaro disposto degli artt.12 e 14 delle ed. "preleggi" che codifica canoni ermeneutici di tradizione romanistica : a) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso di quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse , e dalla intenzione del legislatore; b) le leggi che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Essendo il giudice soggetto soltanto alla legge per esplicito dettato costituzionale (art. 101, secondo comma) non può assolutamente ipotizzarsi un' interpretazione di una norma fiscale derogatoria di principi generali espressamente dettata con riferimento alla sentenze emesse in controversie "de minimis" decise da un Giudice di Pace , alle decisioni emesse da altra Autorità giudiziaria, sebbene in grado di appello rispetto a dette decisioni.

L'esenzione recata dall'art.46 della legge n.374/1991 istitutiva, appunto, del Giudice di Pace presuppone per la sua applicazione l'esistenza di due condizioni l'una soggettiva e l'altra oggettiva:

l'essere stata emessa la decisione da un Giudice di pace ; l'avere un valore non superiore ad
€.1033,00 (tetto evidentemente individuato con riferimento alle controversie decidibili secondo equità , ai sensi dell'art. 113 c.p.c.).

Il venir meno di uno dei due requisiti (come nel caso di specie, in cui la sentenza sottoposta a registrazione è stata emessa da un Tribunale , seppure in grado d'Appello avverso una sentenza del Giudice di Pace) fa venir meno uno dei due indispensabili presupposti per l'applicazione - a legislazione vigente - dello speciale regime esonerativo.

Difetta in maniera evidente l'"eadem ratio" anche in considerazione del fatto che all'epoca dell'entrata in vigore dell'art.46 in commento , tale tipo di sentenze era inappellabile proprio perché si riteneva che attraverso l'equità la controversia dovesse sostanzialmente risolversi in unico grado!

Del resto non può essere priva di significato la circostanza che la norma della cui applicazione si discute in questa sede giudiziale è contenuta nella legge istitutiva del Giudice di Pace e non è stata richiamata quando il legislatore ha successivamente introdotto l'appellabilità anche delle sentenze "de minimis" pronunciate secondo equità da detto giudice ovvero quelle relative " a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui alle modalità di cui all'art. 1342 del codice civile " (D.lgs n.40 del 2006, articolo 1, modificativo dell'art.339 del codice di rito civile).

Inoltre, l'evoluzione del diritto vivente , va univocamente verso una diffusa onerosità del "servizio giustizia" tant'è che anche per le sentenze del giudice di pace di valore inferiore ad €. 1033,00 è stata temperata la primigenia esenzione totale da imposte e tasse con la modifica dell'art.46 citato ad opera della legge n.311/2004 che estende ad esse l'applicazione del regime del contributo unificato.

In altri termini , data la normativa vigente che contiene uno speciale regime fiscale per le sole controversie decise dal Giudice di pace di valore inferiore ad €.1033,00, nessuna possibilità di applicazione del predetto sistema di favore può essere disposta in casi diversi da quelli tassativamente ivi previsti.

Finisce per provare troppo il richiamo effettuato da alcuna giurisprudenza favorevole alle tesi della società ricorrente, alle norme recanti regimi fiscali agevolati per alcuni tipi di controversie quali quelle di lavoro o di opposizione ad ordinanza ingiunzione della P.A. ex lege n.689/1981: in detti casi il regime speciale è contenuto in norme generali che regolano una determinata materia contenziosa a prescindere da quale sia l'Autorità giudiziaria individuata per decidere le relative controversie sicché non rileva che la relativa sentenza sia emessa da un giudice anziché da un altro, situazione assolutamente incomparabile con quella in emersione nel presente giudizio.

Neppure utile è la considerazione dell'unicità del giudizio , in quanto ciò non esclude che lo stesso
- passando da un grado e l'altro- subisca una variazione in peius nel trattamento fiscale: anzi questa è proprio la regola!

Detti argomenti, peraltro, trovano un ulteriore ostacolo applicativo derivante dal fatto che l'imposta di registro tassa un atto non un procedimento e, pertanto, è esclusivamente allo specifico atto che bisogna avere riguardo per valutarne l'assoggettabilità a detta imposta : nel caso di specie l'atto è costituito da una sentenza di un tribunale il cui regime fiscale è unicamente preveduto e regolato -
ai fini che qui interessa- dal T.U. n. 131/1986.

Questo Giudice non ignora che sul punto vi è stata una prima decisione di una Sezione della Suprema Corte ( la n. 16310/2014) che ha concluso in contrario avviso , ma ritiene di non poterla condividere non solo per tutte le ragioni sin qui esposte ma anche per la seguente ulteriore considerazione : essa (emessa- peraltro- con la forma "semplificata" di cui agli artt.375, 376 e 380-
bis epe sul probabile erroneo presupposto di riguardare una "parva materia") liquida frettolosamente la sottostante problematica ( di notevole impatto finanziario) essenzialmente con due motivazioni:

a) l'art.46 della legge 374/1991 "si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede €.1033,00, ciò abilita l'interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento , ai fini dell'esenzione e per quanto qui rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio ";

b) la "sedes materiae " non appare elemento idoneo ad escludere la predetta conclusione ...anche alla luce del fatto che nell'ambito del medesimo tessuto normativo il legislatore ha più volte distinto - in relazione all'applicazione di questo o quell'istituto "tra la specifica attribuzione del giudice di pace e quella degli altri organi giudicanti "( art.20, per esempio).

Entrambe tali argomenti finiscono, ad avviso di questo collegio, per provare troppo: infanti per quanto attiene al primo profilo , nessuna genericità connota la norma in quanto essa è organicamente inserita in una legge che riguarda solo l'istituzione del giudice di pace tant'è che all'art. 1 così dispone:

"/. E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge. " Con ciò confermandosi che trattasi di norme speciali regolanti il solo procedimento innanzi al giudice di pace , come trasfuse - attraverso idonee novelle- nel codice di rito per le quali non è possibile alcuna interpretazione estensiva o analogica.

Peraltro nessuna ulteriore precisazione poteva richiedersi al legislatore in quanto all'epoca dette sentenze non erano assolutamente impugnabili e nella legge istitutiva del giudice di pace nessun esonero dall'imposta di registro era previsto per le uniche sentenze all'epoca appellabili innanzi al Tribunale, cioè quelle non pronunciate secondo equità (valore superiore ad €.1033,00).

Viceversa, quando il legislatore ha inteso introdurre con la legge n.374/1991 disposizioni di più ampia portata esulando dalla disciplina specifica del giudice di pace (secondo profilo) lo ha espressamente detto ed ha utilizzato la tecnica della novellazione per modificare norme processuali di valenza generale: l'art.20 richiamato dalla Cassazione non fa altro che confermare tale interpretazione in quanto novella l'art.82 c.p.c. e, logicamente, diviene parte integrante delle "Disposizioni generali" contenute nel libro primo del codice di rito, procedendo in quella sede a regolamentare specificamente situazioni differenziate dinnanzi ai vari organi di giustizia ordinaria.

Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che non aderendosi motivatamente e criticamente all' avviso espresso dalla Cassazione nella richiamata sentenza , il presente appello va accMto in quanto assistito da giuridico fondamento mentre per quanto attiene al regolamento delle spese processuali, ritiene questa Commissione che sussistano le condizioni di legge per dichiararle compensate tra le parti attesa la relativa novità della materia e l'esistenza di una giurisprudenza oscillante.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale della Campania - sede di Salerno- Sez. V° definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Avellino nei confronti di Enel Distribuzione s.p.a., contrariis reiectiis, cos' decide:

A) Accoglie l'appello;
B) Compensa le spese di lite;

Così deciso in Salerno in data 22/9/2014.

Il presidente estensore
Dr. Michele Oricchio

Depositata in Segreteria
6 ottobre 2014

 

da Altalex

 

 

 

Venerdì, 12 Dicembre 2014
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