Confisca – Ciclomotori e motoveicoli adoperati per commettere il reato.
La confisca prevista dall’art. 213, comma 2-sexies D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto i ciclomotori o i motoveicoli adoperati per commettere un reato, richiede che il rapporto strumentale tra il mezzo adoperato ed il reato sia la conseguenza di una volontaria condotta tendente alla commissione del reato. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza).