Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Autorità competente - Disciplina sugli stupefacenti - Art. 75, commi 4 e 13, d.p.r. n. 309/1990 - Sospensione della patente di guida - Competenza per territorio nel giudizio di opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto - Luogo di attuale residenza o di domicilio dell’interessato - Rilevanza - Luogo di commissione del fatto - Applicazione residuale - Fondamento.
A seguito della modifica dei criteri di competenza territoriale relativi alle sanzioni amministrative in materia di stupefacenti, il nuovo testo dell’art. 75, commi 4 e 13, del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - così come modificato dall’art. 4 ter del decreto legge 30 settembre 2005, n. 272, convertito, con modifiche, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 - ha stabilito che il prefetto competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia di stupefacenti (nella specie, sospensione della patente di guida) e, di conseguenza, l’autorità giudiziaria davanti alla quale radicare l’eventuale opposizione, sono quelli del luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato, acquisendo rilievo il luogo dove è stato commesso il fatto solo nel caso in cui la residenza e il domicilio siano sconosciuti. Tale scelta è in linea con la finalità della disciplina normativa la quale, non avendo uno scopo meramente punitivo, configura una relazione protratta per un congruo termine tra l’amministrazione e l’interessato che, per essere adeguata alle concrete condizioni di vita del soggetto, va necessariamente instaurata nel luogo di residenza attuale del destinatario della sanzione e non in quello in cui è stato accertato il fatto.