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Constatazione amichevole di incidente non ha valore di piena prova

(Tribunale Verona, sez. III civile, sentenza 23.10.2014)

La dichiarazione confessoria contenuta nel CID, ovvero nel modulo di constatazione amichevole, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice.

In tal senso e sulla scorta di precedenti ha deciso il Tribunale di Verona con la sentenza 23 ottobre 2014.

Secondo quanto precisato dalla decisione che si commenta e anche da precedenti sul tema, in tal caso deve trovare applicazione la norma di cui all'articolo 2733 c.c., III comma, secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, appunto, liberamente apprezzata dal giudice (sul punto cfr. Cass. civ. sez. Un. sentenza 5 maggio 2006 n. 10311; Cass. civ., sentenza 13 luglio 2010, n. 16376; Cass. civ., sentenza 4 giugno 2009, n. 12866).

La menzionata decisione del 2006, a sezioni unite, aveva precisato che le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. non possono fare piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma non per questo possono considerarsi alla stregua di semplice prova liberamente apprezzabile.

Tali dichiarazioni sono idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute.

Da ciò ne consegue che se l’assicurazione supera la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato.

Con la successiva e sopra menzionata sentenza 13 luglio 2010, 16376 la Suprema Corte ha, altresì, dimostrato di condividere appieno quanto stabilito dalle sezioni unite nel 2006 ribadendo che “l'accertamento dei due rapporti in cui questi è coinvolto - quello col danneggiato, sorto dal fatto illecito, e quello, di origine contrattuale, con l'assicuratore - non può che essere "unico e uniforme per tutti e tre i soggetti coinvolti nel processo".

Nella decisione 23 ottobre 2014 che qui si commenta il Giudice, infine, riformando integralmente la sentenza impugnata ed in accoglimento dell’appello proposto condannava il soccombente alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 96 c.p.c. per abuso del processo e temerarietà della lite, trasmettendo, altresì, gli atti alla Procura per il comportamento delle parti processuali e dei testi.

(Altalex, 19 novembre 2014. Nota di Manuela Rinaldi)

Tribunale di Verona

Sezione III Civile

Sentenza 23 ottobre 2014

da Altalex

Giovedì, 23 Ottobre 2014
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