Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione di regresso.
In tema dì assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti, la controversia avente ad oggetto la domanda di regresso proposta, ai sensi dell’art. 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dall’impresa designata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contro il responsabile del danno da circolazione di veicoli, si deve ritenere compresa nella competenza del giudice di pace per materia, con il limite di valore, relativo alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale, di cui al secondo comma dell’art. 7 c.p.c.