Guida in stato di ebbrezza - Accertamento – Modalità - Richiesta di prelievo ematico da parte della polizia giudiziaria - Rifiuto - Reato ex art. 186, comma 7, c.s. – Configurabilità - Esclusione.
Ai sensi dell’art. 186 comma 4 c.s., nell’ambito dell’accertamento ordinario dell’ebbrezza ivi previsto non sono utilizzabili strumenti o procedure diverse da quelli previsti dal relativo regolamento (etilometro); inoltre, posto che il quinto comma dell’art. 186 c.s. non può consentire prelievi di liquidi biologici su richiesta della polizia giudiziaria (perché essi non rispondono ai doverosi requisiti costituzionali di tali atti invasivi della libertà personale) ivi è semplicemente ammesso che la polizia giudiziaria possa chiedere di svolgere accertamenti del tasso alcolemico servendosi di liquidi biologici prelevati non certo per fini penali, ma per fini sanitari. Pertanto non configura il reato di cui all’art. 186, comma 7, c.s. la condotta di chi rifiuti di sottoporsi a prelievi ematici, o comunque di liquidi biologici, mirati ad accertare lo stato di alterazione psicofisica derivante da influenza dell’alcool.