Firenze,
11 Aprile 2005
Utilizzare
le porte telematiche per vigilare sulle corsie preferenziali è
assolutamente legittimo.
E’ quanto stabilisce il parere del Ministero delle infrastrutture (Dipartimento
per i trasporti terresti, direzione generale per la motorizzazione)
e dei trasporti richiesto dalla Polizia Municipale. "Questo parere non
ha fatto altro che confermare quello che l’Amministrazione comunale
fiorentina sostiene ormai da tempo - ha spiegato il vicesindaco Giuseppe
Matulli che ha comunicato la notizia nel corso del consiglio comunale
- ovvero la piena legittimità dell’utilizzo delle porte telematiche
sulle corsie preferenziali".
Il vicesindaco ha colto l’occasione per ribadire la filosofia alla base
dell’utilizzo delle porte telematiche, ovvero la tutela e la difesa
della zona a traffico limitato. In dettaglio il quesito della Polizia
Municipale chiedeva "se l’apparecchiatura (ovvero il sistema Cat, controllo
accessi telepass) debba ritenersi debitamente omologata ai sensi dell’articolo
201 c.1 ter codice della strada per il controllo delle corsie riservate
senza la necessità presenza degli organi di polizia". E ancora
"se sia necessaria una specifica autorizzazione per il controllo e il
sanzionamento con i predetti dispositivi dei transiti non autorizzati
in corsia riservata".
Il parere del Ministero chiarisce una volta per tutte la legittimità
dell’uso delle porte telematiche, specificando prima di tutto che la
rilevazione della circolazione sulle corsie riservate possa avvenire
con dispositivi dello stesso tipo di quelli impiegati per il controllo
dei centri storici e delle ztl.
In secondo luogo che per gli apparecchi in funzione sulle corsie preferenziali
non è necessaria una specifica autorizzazione perché valgono
i motivi di analoga tecnica al sistema omologato. Il parere conclude
quindi che, a differenza di quanto previsto per gli impianti di rilevazione
degli accessi di veicoli ai centri storici e alle ztl delle città,
per l’installazione e l’esercizio di impianti analoghi, finalizzati
però alla rilevazione della circolazione sulle corsie preferenziali,
non è necessario alcuna autorizzazione specifica del ministero.
(mf)
ECCO IL TESTO COMPLETO DEL PARERE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
"Oggetto: utilizzo degli impianti elettronici e telematiche per la rilevazione
e il sanzionamento della circolazione non autorizzata nelle corsie riservate.
Con riferimento alla nota a margine, giova esaminare preliminarmente
la successione nel tempo delle norme in proposito. Il comma 133-bis
dell’art. 17 della legge 127/1997 ha introdotto la possibilità
di installare e di utilizzare impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città,
ai fini dell’accertamento delle violazioni delle limitazioni imposte
e dell’irrogazioni delle conseguenti sanzioni, a condizione che tali
installazioni siano autorizzate secondo procedure disciplinate con apposito
regolamento.
Con DPR (decreto presidente della repubblica) 250/1999 è stato
emanato il previsto regolamento, che ha disciplinato le procedure per
l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio degli impianti in
argomento, e che ha altresì stabilito le caratteristiche generali
e le procedure per l’omologazione dei dispositivi da impiegare per il
rilevamento delle infrazioni.
Con il DL (decreto legislativo) 151/2003, convertito con modificazione
dalla legge 214/2003, è stato modificato l’articolo 201 del codice
della strada e, al comma 1-bis lettera g, ora vigente, è previsto
che la contestazione immediata della violazione non è necessaria
nel caso in cui la rilevazione degli accessi alle zone a traffico limitato
e della circolazione sulle corsie riservate avvenga attraverso i dispositivi
previsti dall’articolo 17, comma 133-bis della legge 127/1997.
Richiamando la formulazione letterale di tale norma, il legislatore
ha ammesso che la rilevazione della circolazione sulle corsie riservate
possa avvenire con dispositivi dello stesso tipo di quelli impiegati
per la rilevazione degli accessi ai centri storici e alle zone a traffico
limitato, Mentre per l’installazione e l’esercizi di tali impianti (per
la necessità di delimitare opportunamente i centri storici e
le zone a traffico limitato, nonché di prevedere opportune deroghe
per i residenti e particolari categorie di utenti), è previsto
lo specifico regime autorizzativo di cui all’articolo 1 del citato DPR
250/1999, non altrettanto può dirsi per i dispositivi deputati
alla rilevazione della circolazione sulle corsie riservate, ancorché
analoghi a quelli sopra indicati.
Per essi, infatti, può unicamente invocarsi la rispondenza alle
caratteristiche e ai criteri di omologazione o di approvazione degli
impianti, di cui all’articolo 7 del citato DPR 250/1999, per ovvi motivi
di analogia tecnica; a tale riguardo il sistema denominato CAT risulta
pienamente rispondente.
A parere di questo ufficio, a differenza di quanto espressamente previsto
per gli impianti di rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici
e alle zone a traffico limitato delle città, non si rende necessaria
alcuna autorizzazione di questo ministero per l’installazione e l’esercizio
di impianti analoghi, finalizzati però alla rilevazione della
circolazione sulle corsie preferenziali".