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Droghe leggere e pesanti: una prima applicazione dopo la Consulta

(Tribunale Brescia, sentenza 23.09.2014)

La giurisprudenza di merito è tornata nuovamente a pronunciarsi sulle applicazioni in concreto della nota sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale.

Il difensore del condannato proponeva avanti il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, istanza volta alla rideterminazione della pena ex artt. 666 e 673 c.p.p. comminata con una sentenza di patteggiamento in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, D.P.R. 309/90, commesso nell’anno 2010, riguardante sostanza stupefacente esclusivamente di tipo Hashish.

Il difensore chiedeva l’applicazione della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, depositata in data 25.02.2014 e pubblicata in data 05.03.2014, che così ha così statuito: “dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49”.

Difatti, nella parte motiva di tale pronuncia di illegittimità costituzionale è stato precisato che in virtù della declaratoria di incostituzionalità delle disposizioni impugnate trova “applicazione l’art. 73 del D.P.R. 309 del 90 nel testo anteriore alle modifiche con questa apportate”.

In particolare, per effetto dell’intervento demolitorio della Consulta, il regime sanzionatorio reintrodotto per le “droghe leggere”, come l’Hashish, prevede “la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da 5.146 a 77.468 euro” e non più quella della “reclusione da sei a vent’anni con la multa da 26.000 a 260.000 euro”.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen. SU, 29 maggio 2014, n. 12; Cass. Pen. SU, 27 maggio 2010, n. 35738), può ritenersi sussumibile nella categoria della “pena illegale” la sanzione applicata su richiesta delle parti sulla base di una piattaforma di calcolo basata su parametri normativi di riferimento, superati dalla declaratoria di incostituzionalità e dalla conseguente reviviscenza del regime sanzionatorio precedente più favorevole.

Per vero, come sostenuto dalla giurisprudenza maggioritaria, anche costituzionale (Corte Cost., 5-8 luglio 2010, n. 249), la declaratoria di incostituzionalità osta all’esecuzione della pena inflitta con sentenza irrevocabile dal Giudice di cognizione.

Un’interpretazione in questo senso apparrebbe l’unica conforme ai principi di legalità ex art. 3 Cost. e di personalità, proporzionalità e rimproverabilità desumibili dall’art. 27 Cost., che investono la funzione della pena dal momento della sua irrogazione a quello della sua esecuzione. Espressione di detto orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità sono altresì le pronunce: Cass. Pen., 11 febbraio 2011, n. 8720, Cass. Pen., 27 ottobre 2011, n. 977, Cass. Pen., 24 febbraio 2012, n. 19361, Cass. Pen., 25 maggio 2012, n. 26899, Cass. Pen., 12 giugno 2012, n. 40464.

Il Tribunale in composizione monocratica di Brescia, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, richiamato il principio per cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, ma che incide sul trattamento sanzionatorio, comporta una rideterminazione della pena in sede di esecuzione, superando così la preclusione del Giudicato (Cass. Pen. SU, 29 maggio 2014, n. 12), provvedeva quindi alla rideterminazione della pena ex artt. 666 e 673 c.p.p.), con più estesa applicazione dell’art. 30, comma 4, L. 87/1953.

Il Tribunale, con l’ordinanza n. 405/2014 SIGE in commento, ha quindi ritenuto che spetta al Giudice dell’esecuzione ricondurre a legalità la sanzione penale irrogata sulla base di norma dichiarata incostituzionale, rideterminandola in conformità alla cornice edittale dell'art. 73, DPR 309/90 nella formulazione vigente in ragione dell’efficacia ex tunc della dichiarazione di incostituzionalità.

 

( Nota di Silvia Rossaro)


Tribunale di Brescia

Sentenza 20-23 settembre 2014

da Altalex

Venerdì, 16 Gennaio 2015
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