Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Art. 201, comma 1 bis, lett. f), c.s. - Mancato utilizzo dei dispositivi per rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 4 L. n. 168/02 - Legittimità della contestazione differita - Esclusione.
Non è legittimo invocare l’art. 201, comma 1 bis lett. f), c.s. quale motivo per la mancata contestazione immediata, allorquando risulti che, in verità, l’accertamento non è stato effettuato con i dispositivi per il rilevamento “a distanza” (tipo “tutor” e simili) di cui all’art. 4 E. n. 168/02.