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Patente – Revoca e sospensione – Sospensione – Illegittimità – Conseguenze – Risarcimento del danno – Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. III, 28 ottobre 2011, n. 22508)

La domanda risarcitoria nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo, può esser fonte di responsabilità aquilana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto. L’ingiustizia, però, non può considerarsi i re ipsa nella sola illegittimità dell’esercizio della funzione amministrativa, dovendo invece il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., basata non soltanto sul mero dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma su di una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa o del dolo. (Nella fattispecie è stato negato il risarcimento del danno ad un automobilista al quale era stata ingiustamente sospesa la patente di guida).

Venerdì, 28 Ottobre 2011
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