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Corte di Cassazione 04/02/2015

Motorino in due? Violazione non esclude la copertura assicurativa

(Cass. Civ., sez. III, 25 settembre 2014, n. 20190)

Con la sentenza 25 settembre 2014, n. 20190 la sezione terza della Corte di Cassazione stabilisce che la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni causati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività della polizza e l’obbligo risarcitorio dell’assicuratore  nel caso in cui il conducente, abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare  prescrizioni ed obblighi di cautela imposti dalle norme del codice della strada.

Infatti, secondo gli Ermellini  per mancanza di abilitazione alla guida si deve intendere un difetto assoluto relativo alla patente di guida, ossia la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa. Ciò, ad esempio, nell’ipotesi di sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma della patente o sopravvenienza di condizioni ostative. Conseguentemente – concludono il ragionamento i giudici della Cassazione -, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità o dell’efficacia del titolo abilitativo, ma integra una mera ipotesi  di illiceità della guida. Nel caso di specie, l’attore aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’auto protagonista dello scontro con il ciclomotore di proprietà di un amico dell’attore su cui quest’ultimo era trasportato. Si costituiva in giudizio anche il conducente del ciclomotore che contestava qualsiasi responsabilità, chiamando in giudizio la propria assicuratrice per l’eventuale manleva.  Quest’ultima eccepiva la non operatività della polizza, perché il conducente sedicenne non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellini posteriore.

Il Giudice di merito accertava la responsabilità di entrambi i conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di manleva proposta dal proprietario del ciclomotore. Vista la conferma della sentenza in appello, quest’ultimo propone ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di appello territoriale aveva ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A.

Come già visto, i giudici del Palazzaccio accolgono la tesi del ricorrente dichiarando fondato il ricorso. Infatti, non risultando contestato che il conducente del motociclo fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza. Da qui la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte territoriale.

(Nota di Alessandro Ferretti)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 27 giugno - 25 settembre 2014, n. 20190

(Presidente Amatucci – Relatore Sestini)

Ritenuto in fatto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente -

Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -

Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4071/2011 proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso lo studio dell'avvocato BEVIVINO Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO RIGO giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AXA ASSICURAZIONI SPA GIA' UAP ITALIANA SPA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell'avvocato INCANNO' Giuseppe, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1627/2010 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 16/08/2010 R.G.N. 2490/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l'Avvocato FRANCESCO BEVIVINO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE INCANNO';

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento.

Svolgimento del processo

C.R. conveniva in giudizio Ca.Ar. e G. e la SAI s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito dello scontro - avvenuto il (OMISSIS) - fra il ciclomotore condotto da F.A., a bordo del quale l'attore era trasportato, e la vettura Fiat 127 di proprietà di Ca.

G. (assicurata presso SAI) e condotta da C. A..

A seguito di chiamata in causa da parte dei Ca., si costituiva in giudizio il F., che contestava qualsiasi responsabilità e chiamava in giudizio la propria assicuratrice - UAP Italiana s.p.a. - per l'eventuale manleva.

La UAP si costituiva eccependo, fra l'altro, l'inoperatività della polizza (in quanto il conducente - sedicenne - non era abilitato a trasportare passeggeri sul sellino posteriore), e - comunque - la prescrizione di ogni diritto nei suoi confronti.

Il Tribunale accertava la responsabilità paritaria dei due conducenti e li condannava al risarcimento dei danni, rigettando tuttavia la domanda di manleva proposta dal F..

La Corte di Appello confermava la decisione, con sentenza n. 1627/2010, avverso la quale ricorre per cassazione il F., affidandosi ad un unico motivo; resiste la AXA Ass.ni s.p.a. (già UAP) a mezzo di controricorso.

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, il F. deduce "violazione e falsa applicazione del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 79, lett. d) C.d.S. vigente alla data del sinistro ((OMISSIS)) e art. 1917 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3": si duole che la Corte abbia ritenuto che il conducente non fosse abilitato alla guida, pur essendo pacifico che lo stesso era titolare di patente di categoria A, ed assume che la circostanza che sul ciclomotore fosse trasportato un passeggero non privava il conducente dell'abilitazione, ma "lo rendeva solo responsabile della violazione amministrativa contemplata dall'art. 79 C.d.S., comma 4".

2. Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato che "è pacifico ... che F.A. non era abilitato a trasportare un passeggero sul sellino posteriore del suo motoveicolo, sicchè nessuna azione di manleva potrà il predetto svolgere nei confronti della sua assicurazione".

3. Il ricorso è fondato.

E' noto, infatti, che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l'operatività della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validità e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida" (Cass. n. 12728/2010, conforme a Cass. n. 19657/2005).

4. Atteso che, nel caso di specie, non risulta contestato che il F. fosse in possesso di valida patente di guida, deve ritenersi che la sola circostanza che trasportasse un passeggero - in violazione dell'art. 79 C.d.S. - non valga a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza (cfr. Cass. n. 12270/2009, relativa proprio ad un'ipotesi di inosservanza del divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore).

5. La sentenza va dunque cassata, con rinvio alla Corte territoriale che dovrà attenersi ai principi sopra richiamati e provvederà anche in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014.

 

da Altalex

 

 

Mercoledì, 04 Febbraio 2015
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