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Si può guidare veloci quanto si vuole, ma non si sfugge alla contestazione differita

Se il superamento dei limiti di velocità è accertato con l'autovelox, non è necessario che la contestazione dell'infrazione sia immediata; per garantire il diritto di difesa dell’automobilista, basta che nel verbale di contestazione si indichinogli estremi del decreto prefettizio che autorizza la contestazione differita. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 331/2015.

Il caso

Il tribunale respinge la domanda di un uomo, che chiedeva l’annullamento del verbale di contravvenzione del codice della strada per eccesso di velocità. L’automobilista lamentava la mancata contestazione immediata della violazione, ma secondo i giudici la contestazione immediata non è necessaria nei casi in cui l’accertamento della violazione venga effettuato per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo.

La Cassazione rileva che il verbale di contestazione conteneva anche la specificazione «l’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata» con decreto prefettizio. Si trattava di un’affermazione idonea a giustificare la mancata contestazione immediata della violazione. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l’omissione della contestazione immediata è consentita dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 121/2002 (convertito in l. n. 168/2002), per cui, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore dell’infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio, che non serve allegare, autorizzativo della contestazione differita. Il destinatario del verbale potrà poi ottenere le informazioni utili con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

da lastampa.it

Venerdì, 06 Febbraio 2015
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