Premesso:
• che i "quadricicli leggeri", anche conosciuti come
mini-car o city car, sono veicoli che, essendo omologati come i ciclomotori,
non vengono costruiti con gli stessi standard degli autoveicoli e quindi
non sono soggetti alle prove di sicurezza e di resistenza strutturale
dei veicoli chiusi con abitacolo chiuso;
• che, in realtà, il limite di peso previsto dalla normativa
vuole che per questi veicoli i telai siano costruiti necessariamente
con metalli leggeri e che le carrozzerie, anch’esse votate alla massima
leggerezza, siano necessariamente in materiali plastici o alluminio
o simili, quali ad esempio la vetroresina;
• che attualmente circolano in Europa circa 250.000 quadricicli
leggeri, di cui 30.000 in Italia, 140.000 in Francia e 32.000 in Spagna;
• che l’età media degli acquirenti di tali veicoli in Europa
è, nel 59 per cento dei casi, di ultra cinquantenni, nel 36 per
cento di persone tra i venticinque e i cinquanta anni, e nel 5 per cento
dei casi di persone con un’età compresa tra i sedici e i venticinque
anni;
• che in Italia sono oggi in commercio almeno ben dieci modelli
di "quadricicli leggeri" costruiti da altrettante marche,
con vari allestimenti, per un totale di 30 versioni, e per molte aziende
il prodotto in questione viene a rappresentare un’attività collaterale;
• che di tante marche di quadricicli leggeri che si trovano attualmente
in circolazione nelle strade italiane solo alcune – come la francese
Aixam e, delle italiane, la Grecav e la Lamborghini Ginevra – effettuano
prove di stabilità e crash test come avviene per gli autoveicoli,
al fine di garantire un minimo di affidabilità del prodotto;
• che, in buona sostanza, sono veramente poche le tipologie di
"quadriciclo leggero" che effettuano le prove di sicurezza
e di resistenza strutturale previste per gli autoveicoli, pur trattandosi
sempre di veicoli chiusi con abitacolo chiuso;
• che, in particolare, l’acquisto di tali veicoli sembra rappresentare
una scaltra scelta per tutti coloro che si sono visti ritirare la patente,
perchè il codice della strada infatti non prevede nessuna possibilità
di ritirare la patente e di sottrarre punti a coloro che guidano un
quadriciclo leggero, essendo questo equiparato a un ciclomotore;
• che il Nuovo Codice della Strada stabilisce l’obbligo di munirsi
di patentino anche per i maggiorenni a decorrere dal primo luglio 2005
-a differenza dei minorenni rispetto ai quali l’obbligo decorre invece
dal 1 luglio 2004-ma non viene previsto al riguardo alcun tipo di sanzione.
In particolare, l’articolo 116 comma 1 bis del Nuovo Codice della Strada
stabilisce che per guidare un ciclomotore il minore di età che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità
alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis . Il comma
1 ter dell’articolo in questione stabilisce che a decorrere dal 1 luglio
2005 l’obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la
guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano
già titolari di patente di guida. Infine l’articolo 116 del Nuovo
Codice della strada al comma 13 bis stabilisce che il minore che, non
munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato
di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecentosedici
a euro duemilasessantacinque;
• che in buona sostanza mentre per i minori di età detta
omissione è sanzionata per i maggiorenni non può esserlo
non essendo stata prevista alcuna sanzione al riguardo;
• che l’articolo 140 comma 1 del Nuovo Codice della Strada stabilisce
espressamente che gli utenti della strada devono comportarsi in modo
da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo
che sia salvaguardata in ogni caso la sicurezza stradale;
• che detto articolo costituisce una norma alla luce della quale
possono essere interpretate tutte le eventuali omissioni del codice
della strada per cui se un soggetto maggiorenne che non ha conseguito
il previsto patentino per guidare un ciclomotore o un quadriciclo leggero,
anche se attualmente non è prevista alcun tipo di sanzione, non
può essere considerato un soggetto che si sia comportato in modo
tale da non costituire pericolo per la sicurezza e la circolazione stradale;
• che, secondo quanto dichiarato dalla stampa nazionale, il termine
previsto che prevede l’obbligo per i maggiorenni non muniti di patenti
guida di munirsi di patentino dal 1 luglio 2005 è stato prorogato
ulteriormente;
• che in Francia, in Germania, in Austria, in Belgio, in Olanda
e in Portogallo l’età minima prevista per guidare un quadriciclo
leggero è di 16 anni a differenza dell’Italia che prevede un’età
minima di quattordici anni;
• che in Germania la normativa sulla guida quadricicli prevede
che il soggetto abbia conseguito una patente speciale, segnatamente
la patente "S", con 12 ore di formazione teorica e formazione
pratica a discrezione della scuola guida;
• che in Austria è invece previsto il conseguimento di un
attestato di formazione che comporta otto ore di formazione teorica
e un minimo di 6 ore di formazione pratica, così come in Francia
dove si richiede attestato di formazione con formazione pratica alla
scuola guida;
• che in Italia ai fini del conseguimento del patentino è
prevista la sola formazione teorica alla scuola guida e alla scuola
tradizionale;
• che in data 25 maggio 2005, al Parlamento spagnolo, è
stata presentata un’iniziativa politica che innalza l’età minima
da 14 a 16 anni per guidare un ciclomotore o una minicar e servirà
una patente di guida con tanto di prove pratiche;
si chiede
di sapere:
• se corrisponda al vero e quali siano le ragioni per cui il termine
previsto che prevede l’obbligo per i maggiorenni non muniti di patenti
guida di munirsi di patentino dal 1 luglio 2005 sia stato prorogato
ulteriormente;
• quali siano i motivi per i quali con le recenti modifiche introdotte
al nuovo codice della strada con il decreto-legge n. 151 del 2003 non
sia stato sanato il vuoto normativo relativo alla disciplina di quadricicli
leggeri e, in particolare, quali provvedimenti si intenda assumere al
riguardo;
• come valuti il Governo l’opportunità di prevedere l’irrogazione
di una sanzione amministrativa non solo per i minorenni ma anche per
i maggiorenni che dal 1 luglio prossimo guidino un ciclomotore o una
mini-car senza essere titolari di patente di guida o di patentino;
• come valuti il Governo l’ipotesi di equiparare ai fini sanzionatori
il patentino alla patente di guida prevedendo le stesse decurtazioni
di punti e le medesime sospensioni;
• come valuti il Governo l’ipotesi che alla sospensione del patentino
consegua anche quella della patente di guida e viceversa onde evitare
che gli utenti della strada possano passare indifferentemente dalla
guida di un ciclomotore o peggio di un quadriciclo leggero- trattandosi
questo di un veicolo più voluminoso- alla guida di un automobile
e viceversa senza subire alcun tipo di penalizzazione;
• come valuti il Governo l’ipotesi di elevare l’età minima
ai fini della guida di un quadriciclo leggero come previsto in altri
Pesi europei;
• come valuti il Governo l’opportunità di prevedere anche
dei corsi di formazione pratica per i minorenni e i maggiorenni sprovvisti
di patente di guida che conseguano il patentino per la guida dei ciclomotori
e dei quadricicli leggeri;
• se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere
una campagna informativa che indichi agli utenti, in modo chiaro ed
esplicito, il rapporto economico esistente tra il costo da loro sostenuto
per l’acquisto di tali veicoli e le garanzie di protezione che di fatto
si assicurano agli utenti nel caso in cui si verifichi un incidente
stradale;
• se, come e in base a quali criteri gli organismi tecnici designati
dalla competente autorità nella qualità di laboratori
di prova per l’esecuzione delle prove o delle ispezioni in materia di
omologazione o di approvazione al fine di verificare il livello di resistenza
strutturale di tali veicoli abbiano eseguito le prove di impatto, di
ribaltamento e di sicurezza dell’impianto elettrico dei vari tipi di
quadricicli leggeri che si trovano attualmente in circolazione in Italia;
• quali siano tali laboratori o centri di prova;
• se non si ritenga necessario rendere pubblici i risultati di
tali verifiche;
• se non si ritenga altresì necessario valutare se i risultati
delle verifiche diano luogo al ragionevole dubbio di modificare, nel
pieno rispetto dei principi dettati dal diritto comunitario in materia
di sicurezza stradale, l’attuale disciplina di omologazione prevista
per tali vetture, in modo da renderla in tutto equivalente a quella
prevista per gli autoveicoli.
Sen.
Mauro Fabris