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Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti - Sospensione della patente di guida - Artt. 186 e 223 c.s. - Diversità di presupposti e applicazione.

(Giudice di Pace Civile di Chioggia, 19 ottobre 2011)


L’art. 223 comma 1 C.d.S., che prevede il necessario ritiro e la sospensione della patente sino a due anni nelle “ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, deve intendersi norma generale e residuale rispetto all’ipotesi disciplinata dall’art. 187, comma 6, C.d.S., che pertanto, per il principio di specialità, deve trovare immediata ed esclusiva applicazione.

Mercoledì, 19 Ottobre 2011
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