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Pluralità di violazioni - Principio generale dell’art. 8 L. n. 689/1981 - Sanzione più grave aumentata fino al triplo.

(Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252)

In tema di sanzioni amministrative, l’art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 69 prevede che - salve le ipotesi di cui al secondo comma, in materia di violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - la sanzione più grave aumentata fino al triplo può essere irrogata nei soli casi di concorso formale, senza che possa ritenersi applicabile il medesimo meccanismo sanzionatorio alla fattispecie della continuazione di cui all’art. 81, secondo comma, c.p.; la disciplina di cui al citato art. 8- che non subisce deroghe neppure in base alla successiva previsione di cui all’art. 8 bis della medesima legge, che ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative, il corrispondente di alcune forme di recidiva penale - non configura alcuna ipotesi di illegittimità costituzionale sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alle sanzioni penali, attesa la diversità dei due tipi di violazione.

Mercoledì, 11 Febbraio 2015
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