Nuove regole per la difesa d’ufficio
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2015, il Decreto Legislativo 30 gennaio 2015, n. 6, recante “Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio, contiene le nuove regole per il riordino della materia relativa alla difesa d’ufficio che “rafforzano il diritto di difesa dei cittadini in questo caso agendo sulla professionalità specifica degli Avvocati iscritti nel registro dei difensori d’ufficio e sulla loro reperibilità”.
Nelle intenzioni del Governo questo provvedimento costituisce un ulteriore tassello per il completamento della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dando attuazione all'art.16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che ha delegato il Governo al riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base a criteri direttivi che indichino modalità di accesso a una lista unica dei difensori di ufficio, con indicazione di requisiti tali da assicurare stabilità e competenza dei medesimi, e l’eventuale abrogazione delle norme vigenti incompatibili.
In particolare l’elenco dei difensori d’ufficio, al momento tenuto presso ciascun consiglio dell’ordine circondariale, verrà unificato su base nazionale, con l’attribuzione al Consiglio Nazionale Forense della competenza riguardo alle iscrizioni ed all’aggiornamento periodico.
La qualificazione professionale viene rafforzata, con la previsione di criteri più rigorosi per l’iscrizione e con la richiesta di una durata adeguata dei corsi di aggiornamento, che dovranno prevedere anche un esame finale.
Cinque anni di esperienza minima in materia penale: questo è il primo requisito che consente l’iscrizione. È stabilito, «in ulteriore alternativa», il requisito del conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, «la cui regolamentazione attuativa è in via di completamento».
Il Consiglio Nazionale Forense provvederà alla richiesta di iscrizione, previo parere del locale Consiglio dell’Ordine, il quale sarà l’organo a cui presentare la domanda insieme alla documentazione necessaria. Per mantenere poi tale iscrizione, sarà necessario fornire periodicamente la documentazione idonea a dimostrare l’effettiva e persistente esperienza nel settore penale.
Per assicurare un minimo di stabilità, il professionista non potrà chiedere la cancellazione dall’elenco se non saranno passati almeno due anni dal momento dell’iscrizione.
Gli avvocati attualmente iscritti agli elenchi tenuti dai Consigli dell’Ordine verranno inseriti automaticamente all’elenco nazionale, ma avranno l’onere di dimostrare, alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina per il mantenimento dell’iscrizione.
Tutte le predette novità sono contenute nell’articolo 1, che modifica l'articolo 29 (Elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio) delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo n. 271/1989), sostituendo i commi 1 e 1-bis e inserendo i nuovi commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.
Ecco il testo del nuovo articolo 29 come modificato dal Decreto Legislativo.
Art. 29 d.lgs. 271/1989 (Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)
1. Il Consiglio nazionale forense predispone e aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio.
1‐bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;
b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;
c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
1‐ter. La domanda di inserimento nell'elenco nazionale di cui al comma 1 è presentata al Consiglio dell'ordine circondariale di appartenenza, che provvede alla trasmissione degli atti, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
1‐quater. Ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio sono condizioni necessarie:
a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;
b) l'esercizio continuativo di attività nel settore penale comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelli di mero rinvio.
1‐quinquies.
Il professionista iscritto nell'elenco nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale, che la inoltra, con allegato parere, al Consiglio nazionale forense. In caso di mancata presentazione della documentazione, il professionista è cancellato d'ufficio dall'elenco nazionale.
1‐sexies.
I professionisti iscritti all'elenco nazionale non possono chiedere la cancellazione dallo stesso prima del termine di due anni.
2.È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.
3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.
4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:
a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;
c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.
5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.
6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.
7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità.
Direi che possiamo essere d’accordo con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando il quale, a proposito di questo provvedimento,a dichiarato: “La finalità dell'intervento normativo è quella di assicurare la difesa anche a quegli imputati meno abbienti che non hanno un difensore di fiducia, si tratta di un importante passo avanti per l’attuazione dell’Ordinamento forense e di un significativo elemento di qualificazione del diritto alla difesa”.
Assolutamente d’accordo con il Ministro, speriamo però che di pari passo si consideri anche i diritti delle parti lese, che non sempre sembrano tenuti in giusta considerazione dal nostro ordinamento giuridico, ma noi fiduciosi attendiamo, attendiamo ad esempio, i provvedimenti promessi sull’omicidio stradale, provvedimenti che come quello di cui ci siamo appena occupati, siamo certi, renderanno piùgiustoe civile questo paese.
E che Dio ce la mandi buona.
* Ispettore Capo Polizia Stradale Rimini