IL FEDERALISMO AMBIENTALE IN MATERIA DI EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI
Il caso delle officine meccaniche
Il tema che si propone trae lo spunto da un ricorrente quesito.
Per le attività di autofficina meccanica di riparazione dei veicoli, che non siano in possesso dell’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, quale sanzione applicare?
In premessa, è importante delineare il quadro normativo di riferimento.
La disciplina delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività, cui è riconducibile anche un’attività di un’autofficina meccanica, è contenuta nel Titolo I della Parte V del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale), che, peraltro, all’articolo 280, rispettivamente alla lettera a) e alla lettera h), ha abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante l’attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali; e il D.P.R. 25 luglio 1991, recante le modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico.
In particolare, quest’ultimo decreto abrogato presentava 2 Allegati, che contenevano, il primo, l’elenco delle attività ad inquinamento poco significativo (che già ricomprendeva l’attività in esame), il secondo l’elenco di quelle a ridotto inquinamento atmosferico.