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Corte di Cassazione 12/02/2015

Coltivazione di piante di cannabis non equiparabile a cessione gratuita di modiche dosi

(Cass. Pen. sez. IV, 05 maggio 2014, n. 18504)

Commento la pronunzia della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, 15 aprile (depositata il 5 maggio 2014), n. 18504, nonostante i principi in essa contenuti siano stati smentiti, in relazione alla tematica della coltivazione, dalla sentenza n. 33835 della Sesta Sezione dell'8 aprile 2014, (depositata il 30 luglio 2014), perchè essa offre il destro ad alcune significative riflessioni.

Premetto che non mi interessa considerare i fatti oggetto del processo in sé (un'accusa di cessione gratuita ed una di coltivazione che attingono il medesimo imputato), quanto, piuttosto, desidero confrontarmi con una prima esegesi della sentenza pubblicata sul sito www.dirittopenalecontemporaneo.it  a firma di Eleonora Maresca[1].

Esaminando la sentenza in questione l'articolo di commento, infatti, incentra la propria attenzione sulla finalità dell' “uso personale” non terapeutico, quale elemento scriminante, comune ad una serie di condotte – tra le quali però non è prevista normativamente la coltivazione -.

L’Autore sviluppa, così, una serrata critica a tre profili fondamentali, vale a dire la metodica legislativa (“..non è stato individuato a livello legislativo un concetto determinato di uso personale tale da distinguere la condotta in questione – detenzione n.d.a. - da quella di spaccio.”), la concezione giurisprudenziale che identifica “la finalità di consumo personale come un elemento negativo del reato, la cui prova graverebbe sull'agente”, nonché la classificazione delle condotte di cessione e coltivazione, all'interno della categoria delle “condotte di spaccio a prescindere da una verifica in concreto degli elementi che concretizzano l'offesa al bene giuridico tutelato”.

Ritengo che – obbiettivamente – non possano e non debbano emergere dissensi sostanziali in ordine alle prime due osservazioni.

Mi permetto, invece, di dissentire decisamente riguardo alla omologazione che l'Autore opera tra condotta di cessione (intesa come comportamento di trasferimento gratuito da una persona all'altra) e quella di coltivazione.

L'Autore, infatti, ipotizza la liceità del fenomeno della cessione, che nella fattispecie assume la forma della condivisione di sostanza stupefacente fra consumatori, sostenendo, a tal fine, che tale comportamento risulti “..diverso dalla vendita e, più in generale da qualsivoglia attività di commercializzazione, essendo connesso piuttosto alla dimensione sociale del consumo di stupefacenti”.

Il ragionamento portante la tesi che si esamina, muove dalla considerazione dell'esistenza di un fenomeno – tipicamente e si reputa esclusivamente radicato fra i consumatori di cannabis – per cui chi detenga un certo quantitativo di marjiuana  o hashish può decidere di porre a disposizione l'eccedenza del proprio fabbisogno – gratuitamente – ad amici, per condividere l'esperienza assuntiva.

La tipologia della condotta e l'animus dei protagonisti (racchiusi nella perifrasi “omogeneità teleologica” coniata dall'Autore) costituirebbero, quindi, elementi distintivi rispetto al vero e specifico “spaccio” (attività di indubbio valore criminale siccome connotata da un profilo di utilità economica che il pusher persegue ed ottiene).

Esse permetterebbero di rilevare che il soggetto cedente – sostanzialmente – risulti (salvo rare eccezioni) un intraneus al gruppo di persone “con cui condivide la sostanza stupefacente”.

Attese queste premesse, l'Autore ravvisa, pertanto, una situazione che induce e legittima a comparare in parallelo le cessioni gratuite fra consumatori con l'uso (acquisto) di gruppo di sostanze stupefacenti, istituto che, con la nota sentenza delle Sezioni Unite 10 giugno 2013, n.25401 (- Pres. Lupo – est. Franco) è stato ricondotto all'alveo della non punibilità, in condizione di analogia a quella propria del consumo personale.

Si perviene, così, alla conclusione che entrambe le situazioni in esame possono costituire espressione di una “dimensione sociale del consumo di stupefacenti”, il cui carattere di “socialità”, pur se di portata collettiva, escluderebbe, comunque, il fenomeno della diffusione delle sostanze psicoattive.

Queste considerazioni, però, non convincono affatto chi scrive.

E', infatti, agevole osservare – a confutazione degli argomenti riportati – che, in primo luogo, qualsiasi cessione (gratuita o retribuita) di droghe presuppone, ragionevolmente, un acquisto da parte di una persona che intenda fare un uso personale del campione ottenuto.

Dunque la paventata omogeneità teleologica, costituirebbe elemento distintivo puramente apparente, e ben poco sostanziale.

Un secondo aspetto, che milita, a propria volta, in senso opposto alle tesi dell'Autore, riposa nella circostanza che l'uso di gruppo (ma sarebbe più corretto parlare di acquisto di gruppo) viene equiparato dalla giurisprudenza di legittimità, al consumo personale solo a specifiche condizioni di fatto, la più eclatante delle quali consiste nel fatto che sussista un accordo preventivo e precedente all'acquisizione dello stupefacente tra i membri del sodalizio.

La cessione fra consumatori – condotta che presuppone che un soggetto già detenga per conto proprio e solo medio tempore si determini a dividere con altri ciò che egli possiede – non presenta assolutamente tale profilo dirimente.

E ben poco può rilevare la circostanza che il consumatore cedente si possa effettivamente amalgamare con il resto del gruppo (quale intraneus).

Il punto importante e qualificante della condotta di uso di gruppo, non riposa, infatti, nel momento in cui i sodali assumono lo stupefacente (che potrebbe essere attività di carattere tanto comunitario, quanto individuale), quanto piuttosto esso attiene fondamentalmente al momento in cui le singole volontà degli acquirenti si fondono in una unica, la quale prelude necessariamente ad un acquisto effettuato – da uno di loro - in nome e per conto di tutti.

Si deve, poi, notare come non si possa escludere l'illiceità di una condotta, fondando tale convincimento solo sulla base di mere presunzioni, le quali denotano una ricostruzione superficiale di una situazione, invece, molto più complessa.

Sovente, cessioni gratuite possono, infatti, essere effettuate da un consumatore verso un soggetto, che, invece, assuntore non è e che intende provare, per la prima volta, sostanze psicotrope.

In questo caso la cessione è gratuita, ma siamo dinanzi ad un'attività che viola il bene giuridico presidiato dalla norma che, ad avviso di chi scrive, si può circoscrivere alla lotta alla proliferazione ed alla diffusione del consumo di delle sostanze stupefacenti.

Parimenti si deve rilevare che anche altre cessioni – all'apparenza gratuite – in realtà comportano per i cedenti/consumatori dei corrispettivi di valore di indubbio economico, anche senza che avvenga un formale passaggio di danaro (utilità sessuali, restituzione di una dose, etc.).

Mi chiedo come si possa, in situazioni di tale equivoca tipologia, (e sono nella quotidiana esperienza forense numerosissime) individuare con precisione quel discrimen, idoneo a qualificare come lecito,  ciò che lecito, in realtà, potrebbe non essere.

Non possono esistere, quindi, a parere di chi scrive, in assoluto cessioni illecite e cessioni lecite.

Tantomeno tale distinzione può essere prospettata, individuando nell'utiliter economico lo spartiacque fra le due categorie di fatto.

Un ulteriore elemento che – ad avviso dello scrivente – suscita ulteriore perplessità, consiste nel fatto che il ragionamento sviluppato dall'Autore appare poi  circoscritto e riservato solamente ai derivati della cannabis e tralascia di considerare le  cd. droghe pesanti.

Vale a dire, infatti, che la depenalizzazione prospettata non potrebbe mai essere limitata alle cd. droghe leggere, ma, per non venire fondatamente sospettato di incostituzionalità (art. 3 Cost.), dovrebbe, invero, finire per coinvolgere naturalmente anche le droghe pesanti.

Non è, infatti, per nulla, pensabile che si possa creare una situazione di doppio binario, in base alla quale la cessione gratuita di marjiuana od hashish possa andare esente da sanzioni penali ed una analoga condotta, avente ad oggetto altre tipologie di sostanze (eroina, cocaina etc.) debba, invece, essere punita.

Non sarebbe, infatti, sufficiente a giustificare una scelta – che potrebbe venire accusata di irragionevolezza – la diversa pericolosità ed offensività delle singole sostanze.

Né adeguata giustificazione a tale tesi, (od elemento di discriminazione in favore dei derivati della cannabis), potrebbe mai essere ravvisato nella evocazione della citata dottrina della dimensione sociale del consumo degli stupefacenti.

Tale teoria, infatti, postula una condivisione (o cessione) che “può avvenire con altri consumatori della stessa cerchia sociale”, condizione, quindi,  una situazione che risulta assolutamente applicabile anche alle droghe pesanti[2].

L'opinabile considerazione finale di principio, per cui la condotta di cessione non rientra nei canoni della cd. commercializzazione, ove apparentemente gratuita ed  intercorrente fra soggetti del medesimo background, rafforza in chi scrive il convincimento che non si possano rinvenire elementi di comunanza – a fini esimenti – fra cessione e coltivazione.

La coltivazione, infatti, appare fenomeno che ontologicamente può essere circoscritto alla sola cannabis, posto che tale attività è l'unica forma di coltura che permette di ottenere – in forma naturale ed al termine di ciclo di germinazione - un prodotto che possa fornire effetti stupefacenti, senza ulteriori interventi o passaggi di raffinazione chimica.

Dunque, tale caratteristica esclude a priori l'estensione di particolari e specifici elementi argomentativi alle droghe cd. pesanti.

Affrontando lo specifico tema della coltivazione, va sottolineato come l'Autore abbia, invece, assunto una posizione del tutto condivisibile e coerente.

Viene posta particolare attenzione su tre direttrici fondamentali :

1)            la importanza del tema dell'offensività della condotta.

Il concetto di offensività è stato, infatti, valorizzato – anche se non adeguatamente sviluppato – con la nota pronunzia delle SS.UU. del 10 luglio 2008 n° 28605, peraltro, troppe volte interpretata e considerata, in giurisprudenza, riduttivamente solo in relazione ad alcuni suoi passaggi in cui si afferma la sanzionabilità della coltivazione, qualunque sia la tipologia della condotta, superando la distinzione elaborata fra coltura “domestica” e coltura “agraria”.

Per completezza si deve osservare, poi, che l'argomento dell'offensività  ha avuto un decisivo favorevole impulso con la successiva sentenza della Sesta Sezione n. 33835 dell'8 aprile/30 luglio 2014 – già ricordata – che lo ha individuato e classificato come elemento centrale e catalizzatore per formulare il giudizio di liceità della condotta coltivativa, quando quest'ultima possa presentare caratteri – sia oggettivi, che soggettivi – di destinazione del prodotto all'uso personale.

2)           La opinabilità della teoria che inquadra la coltivazione come reato di pericolo presunto.

Questa scelta ermeneutica appare opinabile ed arbitraria.

Essa vulnera, infatti, gravemente il diritto di difesa, e svuota di significato qualsiasi rivendicazione di consumo personale del prodotto della coltivazione.

Particolarmente significative e puntuali appaiono, poi, le considerazioni svolte nell’articolo in ordine all'assenza di giustificazioni plausibili alla scelta di fissare ermeneuticamente una soglia di sanzionabilità del tutto anticipata.

Rileva acutamente, infatti, l'Autore che non si possono, certo, evocare proficuamente, per legittimare il pericolo presunto, né la tutela della salute, né  la lotta alla diffusione e circolazione delle sostanze.

3)           La necessità di inserire la coltivazione nella categoria della condotte precedenti e propedeutiche al consumo personale.

Questo argomento mi pare, poi, assai pregevole perchè coniuga sia le linee direttrici contenute nella direttiva 757/GAI/2004, (che in Italia è stata malamente intepretata al solo uso e consumo degli indirizzi repressivi e proibizionisti), sia un dato di fatto pacificamente ormai consolidato – ma opinabilmente disatteso e smentito dalal citata sentenza SS.UU. n.28605/2008 -, comportando il recupero e la rivalutazione di un principio proposto da SS.UU. 28 maggio 1997 n. 4 Jacolare.

Questa sentenza, infatti, collocando l'uso personale al centro dell''illecito amministrativo – di cui all'art. 75 dpr 309/90 – ha dedotto un naturale corollario (“non ha rilevanza penale quanto immediatamente precede il consumo personale, cioè l'antecedente dell'assunzione”) rispetto al quale non si può affatto  escludere la coltivazione.

Quest'ultima risulta, pertanto, – per il coltivatore/assuntore - una forma di acquisizione e di possesso qualificato, diverso dall'acquisto in senso stretto.

Come tale, essa appare ancor meno pericolosa della detenzione personale di stupefacenti a seguito di acquisto, ove si operi una valutazione incentrata sulla valenza penale dei presupposti acquisitivi.

E', infatti, pacifico che la persona che acquista per un uso personale da un pusher, volente o nolente, alimenta il mercato clandestino e favorisce i proventi di attività criminali.

Tale, situazione non viene replicata da chi coltivi per sé, il quale si pone in una oggettiva condizione di estraneità totale e di ultroneità rispetto alle attività di spaccio e circolazione illecita di stupefacenti da parte della criminalità – organizzata o meno poco conta -.

Va, poi, riaffermata un'ulteriore critica alla SS.UU. n. 28605/2008, laddove la sentenza evocava come principio distintivo fra coltivazione e detenzione (giustificando solo per quest'ultima condotta il valore scriminante della destinazione ad uso personale dello stupefacente) la circostanza che il detentore eserciti un controllo costante, continuo e diretto sul prodotto dal momento in cui viene a possederlo materialmente, circostanza che non si rinverrebbe nella coltivazione.

Si tratta di un'affermazione sorprendente e spiegabile solo con una superficiale ed approssimativa conoscenza del fenomeno coltivativo, il quale palesa, invece, l'esatto opposto di quanto asserito dal S.C..

Il coltivatore/assuntore, infatti, non solo entra in possesso del prodotto della coltivazione, raccogliendo le infiorescenze mature, ma segue tutto l'iter di sviluppo delle piante.

Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, emerge che la attività di coltivazione postula un controllo da parte dell'agente, che inizia (con la semina) ben prima della fase finale del raccolto, il quale costituisce il momento nel quale il coltivatore/assuntore diviene detentore/assuntore.

Parimenti il rilievo dell’impossibilità di determinare a priori il quantum che verrà prodotto – a fronte della quantità certa che viene rinvenuta nella disponibilità del detentore – costituisce un elemento privo di decisività in presenza di una coltivazione  di dimensione limitate e di una situazione di consumo personale del coltivatore.

** ** **

E', poi, necessaria un'ulteriore osservazione.

Il carattere dichiaratamente plurioffensivo dei reati in materia di stupefacenti (dottrina e giurisprudenza appaiono concordi nell'individuare la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché la tutela dell'ordine pubblico come elementi presidiati dal complesso normativo di cui all'art. 73 dpr 309/90) genera, invero, una situazione di sostanziale incertezza, quando si dia corso ad un'indagine tesa ad individuare quale sia l'effettivo bene giuridico salvaguardato.

Obbiettivamente appare assai opinabile, alla luce del compendio normativo ora vigente – che riconduce il consumo all'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 dpr 309/90 – sostenere che una delle principali preoccupazioni del legislatore sia stata (e sia tuttora) la difesa della salute dei cittadini.

Chiunque si rende agevolmente conto della circostanza che se tra i beni giuridici garantiti fosse veramente compresa la salute, non sarebbe accettabile l'esclusione dal novero della sanzionabilità penale delle condotte di detenzione, di importazione, di esportazione e di acquisto, ove esse risultino connotate dalla scriminante dell'uso personale.

Continuare a propugnare la tesi della protezione della salute, altro non significa che incorrere in una palese contraddizione  in termini.

Rimangono, dunque, più plausibilmente proponibili quali scopi che legge persegue, la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ordine pubblico.

Ad avviso di chi scrive questi due specifici fini non paiono, comunque, in grado di giustificare la scelta legislativa di determinare un'anticipazione della soglia di punibilità della condotta coltivativa.

Entrambi, infatti, presuppongono un denominatore comune e cioè che sia ravvisabile in concreto nell'azione coltivativa – oggetto di disamina - il requisito dell'offensività onde potere farla rientrare nell'alveo della illiceità  (recependo così i principi sanciti da Corte Costituzionale n. 360/1995).

Dunque, appare fondamentale che la valutazione del giudice si ispiri al principio dell'offensività concreta intesa quale evoluzione del principio costituzionale di legalità, ricusando forme interpretative che riconnettano al complesso normativo portato dall'art. 73 dpr 309/90, nella parte che sanziona la coltivazione, una pura funzione di tutela preventiva, tale da polverizzare qualsiasi garanzia difensiva in favore del cittadino indagato/imputato.

Né si può pensare che sia possibile continuare nell'applicazione di forme di presunzione sostanzialmente iuris tantum (sovente, però, addirittura catalogate come iuris et de iure) che individuano la coltivazione in sè come condotta illecita.

Si provocherebbe, così, non solo un'inammissibile inversione dell'onere della prova - dall'accusa alla difesa – e finendo, così, per qualificare la scriminante dell'uso personale di sostanze stupefacenti come una vera e propria causa di giustificazione, ma si fornisce un commodus discessus per quegli orientamenti giurisprudenziali proibizionisti, del tutto refrattari a qualsiasi evoluzione interpretativa ed arroccati al giudizio di potenzialità drogante delle singole piante.

Lo stato dell’arte può essere definito un vero e proprio “work in progress”, dove ci si trova ad affrontare un vero e proprio saliscendi, degno delle montagne russe, per la aleatorietà e la mutevolezza delle pronunzie giurisprudenziali.

Si deve, infatti, rilevare che pur in presenza di una sempre più consolidata posizione giurisprudenziale di merito – che pone al centro del proprio giudizio di offensività, la dimensione della coltivazione e la destinazione del prodotto al soddisfacimento personale del coltivatore (V. ex plurimis la sentenza del GUP di Ravenna del 25 settembre 2014) – e di significative aperture della S.C. (sentenza n. 33835/14), permangono serie resistenze interpretative, di cui non solo la sentenza n. 18504, ma anche altra recente (6 novembre 2014) – sempre della Quarta Sezione – e contrassegnata dal n. 52662/14 sono palesi espressioni.

(Altalex, 28 gennaio 2015. Nota di Carlo Alberto Zaina)

 

[1]     L'uso personale di stupefacenti e le aporie del sistema penale nota a Cass. Pen. Sez. IV 15 aprile 2014 (dep. 5 maggio 2014) n. 18504

[2]    E' esperienza forense e giudiziaria incontroversa quella del passaggio della medesima siringa fra più assuntori di eroina, oppure quella dell'assunzione comunitaria della stessa dose di cocaina da parte di più persone partecipanti a feste e festini.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
 
SEZIONE IV PENALE
 
Sentenza 5 maggio 2014, n. 18504
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
SEZIONE QUARTA PENALE 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
 
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
 
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
 
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
 
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere -
 
ha pronunciato la seguente:
 
sentenza
 
sul ricorso proposto da:
 
C.F. N. IL (OMISSIS);
 
avverso la sentenza n. 530/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 06/02/2013;
 
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
 
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
 
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
 
Svolgimento del processo
 
1. Il 6/02/2013 la Corte di Appello di Cagliari ha confermato la sentenza emessa, a seguito di dibattimento, il 10/12/2008 dal Tribunale di Cagliari, che aveva dichiarato C.F. colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1 e art. 80, lett. g), per aver illecitamente spedito e ceduto al detenuto F.G. grammi 0,128 di hashish nella casa circondariale di Cagliari, nonchè del reato di cui all'art. 73, comma 1, T.U. Stup. per avere coltivato otto piante di marijuana senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, con la recidiva reiterata e infraquinquennale. Il Tribunale, unificati i reati dal vincolo della continuazione, ritenuta la circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevalente sull'aggravante contestata ed escluso l'aumento per la recidiva, aveva condannato l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa.
 

 

2. Il fatto veniva così ricostruito: il (OMISSIS) presso la casa circondariale di Cagliari era stata sequestrata al detenuto F., durante il controllo della corrispondenza, una cartolina contenente, all'interno del francobollo, sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 0,128; il 23/02/2007, a seguito di perquisizione personale e locale operata nei confronti di C. F., erano stati rinvenuti otto vasi in plastica contenenti piantine di sostanza stupefacente poi accertato essere marijuana;

 
dalla consulenza grafica fatta eseguire dal pubblico ministero era emerso che la cartolina era stata redatta da C.F..
 

 

3. Ricorre per cassazione C.F. deducendo erronea applicazione dell'art. 73 T.U. Stup. per avere la Corte territoriale fornito, con riferimento all'imputazione di cui al capo a) una motivazione apparente e comunque insufficiente in risposta al motivo di appello concernente l'assenza di offensività della condotta, sostanziatasi nella cessione di un quantitativo di hashish da cui si sarebbero potute ricavare 0,4 dosi medie singole; con riferimento all'imputazione di cui al capo b), la Corte avrebbe fornito una risposta solamente parziale alla censura formulata nei motivi di appello in merito alla totale assenza di prove circa la destinazione a terzi delle piantine in sequestro, deponendo per l'uso personale del prodotto il dato obiettivo significativo della quantità delle piantine.

 

 
Motivi della decisione

 

1. Deve, in primo luogo, rilevarsi la necessità di un nuovo giudizio di determinazione della pena da irrogare alla luce della recente modifica legislativa che, con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha riformato il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, sanzionando il fatto di lieve entità con pena edittale pari, nel minimo, a un anno di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

 
1.1. Considerata tale normativa meno favorevole rispetto alla disciplina qui applicabile, ossia la norma previgente alla L. 21 febbraio 2006, n. 49 di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, che sanziona con la pena edittale della reclusione da 6 mesi a 4 anni l'ipotesi criminosa di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in relazione alle cosiddette droghe leggere, in applicazione dell'art. 2 c.p., la sentenza deve essere annullata sul punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Cagliari.
 

 

2. Quanto all'individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato al capo a), ed in particolare della concreta idoneità offensiva della condotta, esistono sul punto decisioni contrastanti di questa Corte che, a partire dalla decisione delle Sezioni Unite del 1998 (in forza della quale la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta soglia drogante, in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto, Sez. U n. 9973 del 21/11/1998, Kremi, Rv.211073), ha visto svilupparsi due orientamenti, il primo delle quali si pone nel solco della sentenza delle Sezioni Unite (Sez. 5^, n.3354 del 26/10/2010, dep. 31/01/2011, Andolina, Rv. 249748; Sez. 4^, n.32317 del 03/07/2009, Di Settimio, Rv. 245201; Sez. 5^, n. 5130 del 4/11/2010, Moltoni, Rv. 249702), mentre il secondo sostiene che il reato di cui all'art. 73 TU stup. possa dirsi integrato solo qualora si dimostri, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio o comunque ceduta è di entità tale da poter produrre un concreto effetto drogante ovvero la modificazione dell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore (Sez. 6^, n. 16154 del 02/02/2011, Montrone, Rv. 249880; Sez. 4^, n. 21814 del 12/05/2010, Renna, Rv. 247478; Sez. 4^, n. 6207 del 19/11/2008, Stefanelli).

 

 

2.1. Tale seconda interpretazione risulta, peraltro, in linea con la successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921) che, in materia di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, ha stabilito che il giudice deve comunque verificare in concreto l'offensività della condotta, cioè l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante, sul presupposto per cui il principio di offensività, nell'applicazione giurisprudenziale, rappresenta un criterio interpretativo - applicativo affidato al giudice, che è tenuto a verificare in concreto se il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l'interesse tutelato. Con la precisazione, tuttavia, che la pronuncia delle Sezioni Unite del 1998 non trascurava tale profilo, ma perveniva alle conclusioni sopra indicate sul presupposto che il reato di spaccio si connotasse come reato plurioffensivo (della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico nonchè della salvaguardia delle giovani generazioni).

 
2.2. Sempre in materia di stupefacenti, ai fini che qui interessano, una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv.253150), risolvendo un contrasto giurisprudenziale in relazione ai presupposti dell'aggravante di cui all'art. 80 TU Stup., ha sottolineato come la gravità del fatto, individuata come tale dalla elevata quantità della sostanza stupefacente, sia ancorata in tal caso al solo dato quantitativo mentre, nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, TU Stup., il giudice sia tenuto a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, altri parametri quali i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente, evidenziando come nel sistema previsto dal Testo Unico in materia di stupefacenti le sostanze siano iscritte in tabelle che indicano tra l'altro limiti "soglia", cioè limiti quantitativi oltre i quali le condotte descritte nell'art. 73, comma 1 bis, TU Stup. sono considerate di regola penalmente rilevanti e costituiscono "il discrimine tendenziale fra uso personale, che non comporta sanzione penale, e le condotte di detenzione penalmente represse". La pronuncia delle Sezioni Unite ha, quindi, evidenziato come l'introduzione del sistema tabellare abbia dato primario risalto proprio al dato quantitativo della sostanza con effetto drogante, che diventa determinante sia per stabilire la soglia al di sotto della quale si presume l'uso personale, sia per la individuazione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, sia per la configurabilità dell'ipotesi aggravata; dato quantitativo che è comunque stato interpretato con riferimento al principio attivo e dunque alle dosi utilmente realizzabili (Sez. 6^ n. 48434 del 20/11/2008, P.G. in proc. Puleo, Rv.242139).
 

 

2.3. Sul presupposto del risalto attribuito dal sistema tabellare al dato quantitativo della sostanza con effetto drogante, tale dato deve essere correlato al bene giuridico che il legislatore ha inteso tutelare in materia di stupefacenti, concretato dalla lesione o dalla messa in pericolo del bene della salute, senza tuttavia escludere che analoga correlazione debba farsi con riguardo agli altri beni della sicurezza, dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni. In tale prospettiva, se ne può desumere il principio per cui, solo ove sia accertato che la condotta concreta sottoposta a giudizio sia assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico tutelato perchè correlata ad un quantitativo di principio attivo di sostanza stupefacente privo di effetto drogante o comunque di effetti sull'assetto neuropsichico dell'assuntore, ovvero non vi sia la prova che tale condotta si sia estrinsecata con riferimento ad una sostanza stupefacente in quantità tale da produrre simili effetti, la condotta stessa non potrà essere ricondotta all'ipotesi astrattamente prevista dalla norma incriminatrice, in quanto priva dell'indispensabile connotazione di offensività.

 
2.4. A ciò si aggiunga il rilievo per cui, se è vero che il D.M. 11 aprile 2006 ha la finalità di definire soglie quantitative al di sotto delle quali non è possibile configurare, in assenza di altre acquisizioni istruttorie, la detenzione finalizzata alla cessione, non può tralasciarsi, tuttavia, che i limiti "soglia" così individuati trovino fondamento nel dato scientifico in base al quale la singola assunzione di determinati quantitativi di principio attivo non è idonea a produrre effetti stupefacenti e psicotropi. Con riguardo alla condotta di detenzione a fine di cessione, il tema dell'offensività della condotta assume una particolare connotazione in ragione del fatto che, essendo la norma incriminatrice finalizzata a tutelare, oltre al bene della salute anche la sicurezza, l'ordine pubblico e la salvaguardia delle giovani generazioni, quantitativi di sostanza stupefacente contenenti un principio attivo inferiore alla soglia minima possono rivelarsi in concreto offensivi, con riferimento ad esempio a soggetti non dipendenti, in quanto, pur non determinando effetti psicotropi anche lievi, ledono l'interesse a salvaguardare le giovani generazioni dall'assunzione di sostanze che creano dipendenza.
 

 

3. Con riferimento agli elementi costitutivi del reato contestato al capo b), è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, consacrato anche in una pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920), che sia condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale.

 
3.1. Anche per tale ipotesi di reato è costante la massima per cui il giudice di merito è tenuto ad accertarne la concreta offensività (Sez. 6^, n. 22110 del 02/05/2013, P.M. in proc. Capuano, Rv. 255733), essendo stata esclusa la punibilità dell'offerta in vendita di semi di piante dalle quali sia ricavabile una sostanza drogante (Sez. U, n. 47604 del 18/10/2012 , P.M. in proc. Bargelli, Rv. 253550), ovvero richiedendosi che il giudice accerti il numero di dosi giornaliere ricavabili dalle piante (Sez. 6^, n. 12612 del 10/12/2012, dep. 18/03/2013, Floriano, Rv. 254891), con l'ulteriore specificazione per cui l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, attese la formulazione delle norme e la ratio della disciplina, anche comunitaria, in materia, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Sez. 6^, n. 22459 del 15/03/2013, Cangemi, Rv. 255732).
 

 

4. La sentenza impugnata, richiamando l'indirizzo della Corte Costituzionale per cui presupposto fondamentale di legittimazione della scelta punitiva dello Stato è la tutela della salute dei consumatori, ha ritenuto idonea ad integrare gli estremi del delitto contestato al capo a) la cessione di sostanza che, pur riguardando dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, afferisca a quantitativi non così tenui da non poter indurre alcuna modificazione nell'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; la Corte territoriale ha diffusamente spiegato le ragioni per le quali, nel caso concreto, la sostanza spacciata, pari a circa mezza dose singola giornaliera, dovesse ritenersi dotata di effetto drogante, specie se destinata a persona che non ne faceva uso continuativo ed abituale in quanto detenuta.

 
4.1. Con riguardo al reato di cui al capo b) la sentenza impugnata, premesso che dalla consulenza espletata risultava che le piante coltivate dall'imputato fossero giunte a maturazione e che dalle stesse si potessero ottenere dosi 1,5 medie singole giornaliere, ha ritenuto l'imputato colpevole sul presupposto che costituisca condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale, illustrando diffusamente le ragioni per le quali la condotta di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti è esclusa dal regime dell'uso personale, così come le ragioni per le quali il divieto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'art. 14 è generale e assoluto, indipendentemente dagli aspetti di imprenditorialità ovvero dalle caratteristiche domestiche della coltivazione, ed escludendo la configurabilità del tentativo di reato in ragione dell'accertato livello di maturazione delle piante, dalle quali la sostanza drogante era già estraibile.
 

 

5. Risulta evidente la conformità delle argomentazioni svolte, con motivazione ineccepibile, dalla Corte territoriale ai principi interpretativi espressi da questa Suprema Corte e l'infondatezza delle censure mosse nel ricorso, in cui si è invocata l'applicazione di principi interpretativi affermati da questa Corte su presupposti di fatto (in particolare, la circostanza che le piante non fossero giunte a maturazione) sconfessati dal testo della sentenza impugnata.

 
6. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.
 
 
P.Q.M.
 
 
Annulla limitatamente alla misura della pena la impugnata sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari per nuovo esame. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.
 
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014
 
 

da Altalex

 

 

Giovedì, 12 Febbraio 2015
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