Ministero dell'Interno
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 27 agosto 2014, recante modifiche al D.M. 18 luglio 1997 “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità”
Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato
300/ A/1129/15/101/21/2
Roma, 18 febbraio 2015
OGGETTO: veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 27 agosto 2014, recante modifiche al D.M. 18 luglio 1997 “Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità”.
Indirizzi… omissis
Con la circolare n. 300/A/9207/14/101/21/2, del 30.12.2014, si era fatta riserva di trasmettere, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale si è stabilito che, a partire dall' 1.1.2015, le date delle quattro sessioni d'esame per il conseguimento e il rinnovo dell'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità siano fissate, con cadenza almeno trimestrale, direttamente dal Dirigente di ciascun Compartimento, analogamente a quanto già accade per il rilascio e rinnovo degli attestati di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche.
Il Decreto 29 dicembre 2014 in esame, che per ogni utilità si trasmette (A Il. 1), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 15 del 20 gennaio 2015.
Al fine di uniformare le caratteristiche del Decreto riportante il calendario degli esami per il conseguimento o per il rinnovo dell' attestato sono stati predisposti due distinti fac-simile di tale provvedimento (All. 4 e 4 bis).
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