DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
Vigente al: 20-2-2015
DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
(GU n.41 del 19 febbraio 2015)
Capo I
Norme per il contrasto del terrorismo anche internazionale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni unite;
Visto il decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi verificatisi all'estero, di perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo, anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di dati personali da parte delle Forze di polizia, nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme vigenti in
materia;
Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.».
2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente...