Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CIRCOLARE 14 gennaio 2015, n. 164
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015. (15A01163)
Vigente al: 20-2-2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CIRCOLARE 14 gennaio 2015, n. 164
Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2015. (15A01163)
(GU n. 42 del 20 febbraio 2015)
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1. PREMESSE
L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, di seguito denominato nuovo codice della strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.
Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
- dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalle Regioni per le strade regionali;
- dalle Province per le strade provinciali;
- dai Comuni per le strade comunali.
Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e cioe' le Regioni, le Province e i Comuni, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, l'attivita' di supporto svolta dalle Prefetture. ...
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