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Varie 20/02/2015

Ddl concorrenza: cosa cambia per famiglie e imprese

(Disegno di legge , approvato dal CdM il 20.02.2015)

Roma, 20 feb. (askanews) - Sconti e norme anti-frode per le assicurazioni, portabilità dei fondi pensione, abolizione del mercato tutelato dell'energia, misure di semplificazione per gli atti notarili. Sono queste alcune delle misure contenute del ddl concorrenza licenziato dal Consiglio dei Ministri.

Stralciate, invece, tutte le norme che riguardavano il settore portuale così come le norme che liberalizzavano la vendite dei farmaci di fascia C fuori dal circuito delle farmacie. Di ieri la decisione di rinviare le norme della delega fiscale per l'assenza del Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, impegnato all'Eurogruppo per il vertice sulla Grecia.

Di seguito le novità del provvedimento.

ASSICURAZIONI. Viene previsto l`obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l`automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l`installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l`obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all`IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.

FONDI PENSIONE. Viene prevista la piena facoltà di portabilità per i lavoratori dei propri contributi pensionistici, eliminando la possibilità per i contratti di lavoro nazionali di inserire vincoli e condizioni anche in relazione alla quota di spettanza del datore di lavoro.
Viene rimosso anche il vincolo, per il fondo di trovare sottoscrittori solo all'interno della categoria professionale di riferimento.

COMUNICAZIONI. Per favorire la mobilità della domanda nei mercati della pay-tv, della telefonia fissa e mobile e di Internet, vengono semplificate le procedure di identificazione dei clienti per la migrazione e viene prevista la trasparenza sulle penali in caso di recesso anticipato dal contratto.
L`entità della penale, inoltre, dovrà essere legata ai costi effettivamente sostenuti dall`operatore in caso di promozioni.

POSTE. Per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione.

ENERGIA ELETTRICA, GAS E CARBURANTI. Prevista per il gas naturale, la graduale eliminazione della "tutela" a decorrere dal 2018 nel mercato domestico (prezzi fissati dall`Autorità per l`Energia per i consumatori che non hanno scelto un fornitore sul libero mercato). Per l`energia elettrica viene sancita "la graduale restrizione dell`attuale perimetro" di tutela (pmi e famiglie che non hanno scelto un fornitore sul mercato), sempre a decorrere dal 2018. Per quanto riguarda i carburanti si vieta l`introduzione, in particolare da parte delle Regioni, di norme discriminatori ad esempio a carico dei nuovi entranti.(Segue)

BANCHE. Vengono previste norme come: i costi delle chiamate per l`assistenza ai clienti non potranno superare le tariffe per l`ordinaria chiamata urbana; saranno introdotti strumenti di comparabilità delle offerte di servizi; un apposito sito Internet dovrà garantire la trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie ai contratti di finanziamento e ai mutui.

AVVOCATI. Il disegno di legge elimina il vincolo di appartenenza ad una sola associazione professionale, introduce l`obbligo di presentare un preventivo (oggi solo su richiesta dell`assistito) e consente le società multiprofessionali e l`ingresso di soci di capitali.

NOTAI. Il provvedimento elimina il divieto di pubblicità, allarga il bacino di competenza (dal distretto di Corte d`appello a tutto il territorio regionale) ed elimina il reddito minimo di 50 mila euro. Vengono ridotti gli atti per i quali è richiesta l`autentica notarile e si individuano i casi nei quali questa può essere concessa anche da altri soggetti come avvocati e commercialisti.
In questo modo, spiega il governo, sarà consentito anche ad altri professionisti di redigere atti per transazioni immobiliari di modesta entità e relative ad unità immobiliari non ad uso abitativo; si eliminerà l`obbligo di atto notarile per la costituzione di società a responsabilità limitata con capitale fino a 20 mila euro; si estenderanno gli atti per i quali il passaggio notarile potrà essere sostituito dalla sottoscrizione digitale.

INGEGNERI. Le società di ingegneri potranno assumere commesse da privati "superando - sottolinea il governo - una disciplina oscura e anacronistica risalente agli anni `40".

FARMACIE. Viene eliminato il limite di titolarità di 4 licenze in capo ad un unico soggetto e viene consentito l`ingresso di soci di capitale.

 

DISEGNO DI LEGGE CONCORRENZA

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge interviene a rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza.

CAPO I – Assicurazioni e fondi pensione

Articolo 2.

(Obbligo a contrarre)

1. All’articolo 132 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relative all’assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro presentate secondo le condizioni e alle tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonché dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa.

1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche dati di settore e dell’archivio antifrode istituito presso l’I.V.ASS. di cui all’art, 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate».

Articolo 3.

(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 132, sono inseriti i seguenti:

«Articolo 132-bis

(Obblighi informativi degli intermediari)

1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell’I.V.ASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.

3. L’I.V.ASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.

4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell’assicurato.

Articolo 132-ter

(Sconti obbligatori)

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell’impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione rinunciano, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento;

e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.

La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

f) nel caso in cui, ove non trova applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l’assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l’ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), la riduzione di premio praticata dalla compagnia è superiore agli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato. Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

4. L’impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. e), comunica all’I.V.ASS., entro 30 giorni dall’entrata in vigore di una nuova tariffa l’entità della riduzione del premio prevista. Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l’adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e assistenziale.».

Articolo 4.

(Trasparenza delle variazioni del premio)

1. All’articolo 133, comma 1, terzo periodo, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «La predetta variazione in diminuzione del premio»
sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare in valore assoluto e in percentuale all’atto dell’offerta di preventivo della stipulazione o di rinnovo,».

Articolo 5.

(Misure relative all’assegnazione delle classi di merito)

1. All’articolo 134, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche;

a) al comma 4-bis, dopo le parole «non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato», sono aggiunte le seguenti «e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell’ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.»;

b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazione peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati»;

c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto il seguente: «4-quater.1 Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l’assicurato accetti l’installazione di uno dei dispositivi di cui all’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati».

Articolo 6.

(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)

1. All’articolo 135 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nelle controversie civili attivate per l’accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tal fine, possono richiedere i dati all’I.V.ASS., trasmette un’informativa alla Procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni.

Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.»;

Articolo 7.

(Risarcimento del danno non patrimoniale)

1. L’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 138

(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità;

c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l’incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell’età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

e) il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L’importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera b) dell’articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.».

2. Fino al centoventesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.

3. L’articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«Articolo 139

(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità)

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamicorelazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l’ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L’ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Articolo 8.

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 145, è inserito il seguente:

«Articolo 145-bis

(Valore probatorio delle scatole nere e di altri dispositivi elettronici)

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma dell’articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), nonché dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso all’entrata in vigore delle stesse disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L’interoperabilità e portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, anche nei casi di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto ad installare i meccanismi elettronici, è garantita da operatori –
provider di telematica assicurativa – i cui dati identificativi sono comunicati all’I.V.ASS. da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull’attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell’articolo 32, comma 1-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successivamente inviati alle rispettive Compagnie di Assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici, nonché delle apparecchiature di telecomunicazione ad essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal regolamento previsto dal comma 1-bis dell’articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell’interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell’impresa di assicurazione o dell’operatore di telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento, comporta l’applicazione da parte dell’I.V.ASS. di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all’impresa di assicurazione, nonché ai soggetti ad essa collegate, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al periodo precedente la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L’assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell’importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.».

Articolo 9.

(Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)

1. All’articolo 148 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall’I.V.ASS. con apposito provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132-ter, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensione della procedura.».

Articolo 10.

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l’articolo 149, è inserito il seguente:

«Articolo 149-bis

(Trasparenza delle procedure di risarcimento)

1. In caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondersi a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, che ha eseguito le riparazioni.

2. Nei casi di cui l’assicurato ha sottoscritto la clausola di cui all’articolo 132-ter, comma 1, lett. e), il danneggiato diverso dall’assicurato può comunque rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa. Le somme conseguentemente dovute a titolo di risarcimento sono versate alle imprese che hanno svolto l’attività di autoriparazione, previa presentazione di fattura. In assenza di riparazione, le somme dovute a titolo di risarcimento sono versate direttamente al danneggiato diverso dall’assicurato, nei limiti dei costi di riparazione preventivati dalle imprese in convezione. Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato incrementato delle eventuali spese di demolizione e immatricolazione di altro veicolo.

Articolo 11.

(Allineamento della durata delle polizze a copertura dei rischi accessori alla durata della polizza a copertura del rischio principale)

1. All’articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica, a richiesta dell’assicurato, anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.».

Articolo 12.

(Ultrattività della copertura RC professionale)

1. All’articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148, è aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura.».

Articolo 13.

(Interventi di coordinamento in materia assicurativa)

1. All’articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 3 e 4, sono abrogati.

2. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 128, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a 10 milioni di euro per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1 milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati »;

b) al comma 4, dell’articolo 285, le parole: «la misura del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo»;

c) ai commi 1 e 2, dell’articolo 287, le parole «all’impresa designata ed alla CONSAP» sono sostituite dalle parole «all’impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP»;

d) al comma 4, dell’articolo 303, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento del premio imponibile»;

e) il comma 2 dell’articolo 135 è sostituito dal seguente:

«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità di impresa designata ai sensi dell’articolo 286, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall’I.V.ASS.. Al medesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento ed abilitate all’esercizio della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica.»;

g) l’articolo 316 è sostituito dal seguente:

«1. L’omissione, l’incompletezza, l’erroneità o la tardività delle comunicazioni di cui all’articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all’articolo 326, comma 1, del decreto, decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, è punita con un’unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.»;

3. I massimali di cui all’articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016, e sono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

4. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 , n. 221, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436», sono aggiunte le seguenti: «con il casellario giudiziario istituito presso il Ministero della giustizia dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e riordinato con decreto del Presidente della repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

b) all’articolo 21, comma 3, dopo le parole «in fase di liquidazione dei sinistri», sono aggiunte le seguenti: «nonché la facoltà di consultazione dell’archivio in fase di assunzione del rischio al fine di verificare l’autenticità delle informazioni fornite dal contraente.»;

5. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;

b) all’articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati;

c) all’articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L’I.V.ASS.
definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L’I.V.ASS. procede alla revisione del criterio di cui al periodo precedente nel termine di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, qualora lo stesso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l’individuazione delle frodi.».

Articolo 14.

(Poteri dell’I.V.ASS. sulle norme introdotte)

1. L’I.V.ASS. esercita poteri di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capo, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è dato conto specificamente dell’esito dell’attività svolta in relazione alle disposizioni del primo periodo del presente comma.

2. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Capo sono destinati, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al competente stato di previsione della spesa, ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all’articolo 285 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. L’I.V.ASS., d’intesa con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore della presente legge.

4. All’attuazione del presente Capo le amministrazioni competenti provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 15.

(Portabilità dei fondi pensione)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari collettive di cui al comma 1 del presente articolo e quelle di cui all'articolo 20 del presente decreto legislativo, aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della contribuzione definita, possono prevedere l’adesione collettiva o individuale anche di soggetti aderenti ad una o piu categorie di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto legislativo.»;

b) all’articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.».

c) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive che in quelle individuali e su tali somme, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.».

d) all’art. 14, comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a carico del datore di lavoro.».

CAPO II - Comunicazioni

Articolo 16.

(Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese e ogni altro onere comunque denominato relativi al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore sono commisurati al valore del contratto e comunque resi noti al consumatore al momento della sottoscrizione del contratto, nonché comunicati, in via generale, all’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, esplicitando analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, nonché in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata attivazione, nonché devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell’attivazione o adesione al contratto.

3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica ove comprensivi di offerte promozionali non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui al comma 3, ultimo periodo e, comunque, l’eventuale penale deve essere equa e proporzionata al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell’eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo.»;

c) al primo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “e del comma 3-quater”;

d) al secondo periodo del comma 4, le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 16».

Articolo 17.

(Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)

1. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l’identificazione in via indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell’identità digitale di cui all’art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, codice dell’amministrazione digitale, in modo da consentire che la richiesta di migrazione e tutte le operazioni ad essa connesse possano essere svolte per via telematica.

CAPO III - Servizi postali

Articolo 18.

(Apertura al mercato della comunicazione a mezzo posta delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni al Codice della strada)

1. A far data dal 10 giugno 2016, l’articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è abrogato.

CAPO IV – Energia

Articolo 19.

(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è soppresso.

Articolo 20.

(Abrogazione disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica)

1. A far data dal 1° gennaio 2018, all’art. 35, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni, il comma 2 è soppresso.

Articolo 21.

(Attuazione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell’energia elettrica e del gas)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate le disposizioni conseguenti degli articoli 20 e 21, con particolare riferimento al monitoraggio dei prezzi nella fase precedente e successiva alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, alla garanzia di piena informazione del consumatore in merito alla piena apertura del mercato, alle misure di contrasto alla morosità, alla separazione delle politiche di comunicazione del marchio tra imprese verticalmente integrate, nonché alle ulteriori misure volte a facilitare la mobilità dei clienti e garantire l’efficacia, efficienza, trasparenza e puntualità delle operazioni di switching e fatturazione.

Articolo 22.

(Concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione)

1. All’art. 82-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono soppresse.

CAPO V - Servizi bancari

Articolo 23.

(Costo delle chiamate ai servizi di assistenza ai clienti)

1. Gli istituti bancari e le società di carte di credito assicurano che l’accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione.

Articolo 24.

(Strumenti per favorire il confronto tra servizi bancari)

1. In coerenza con la Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d’Italia, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela per i quali è assicurata la possibilità di confrontare le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso un apposito sito internet.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì le modalità e i termini secondo i quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla comparazione e definisce le modalità per la pubblicazione sul sito internet, nonché i relativi aggiornamenti periodici.

Articolo 25.

(Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutui)

1. All’articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «sulla vita» sono sostituite dalle seguenti:

«, ovvero qualora l’offerta di un contratto di assicurazione sia contestuale all’erogazione del mutuo o del credito»; al secondo periodo, le parole «sulla vita», sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis Nei casi di cui al comma 1, la mancata presentazione dei due preventivi comporta l’irrogazione da parte dell’IVASS, a carico delle medesime banche, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall’articolo 324 del Codice delle assicurazioni private, di cui al, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni.».

c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In ogni caso, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari di cui al comma 1, sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della possibilità prevista dal comma 1 di reperire sul mercato la polizza richiesta. In caso di offerta di polizza assicurativa emessa da società appartenente al medesimo gruppo, fatto salvo il comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari sono tenuti ad informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo, in caso di polizza non abbinata a prodotto finanziario. ».

CAPO VI - Servizi professionali

Articolo 26.

(Misure per la concorrenza nella professione forense)

1. Al fine di garantire una maggior concorrenzialità nell’ambito della professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 4, al comma 3, il quarto periodo è soppresso;

b) all’articolo 4, il comma 4 è abrogato;

c) all’articolo 4, al comma 6, le parole «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;

d) dopo l’articolo 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis.

(Esercizio della professione forense in forma societaria)

1. L’esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in una apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

2. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente.

3. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

4. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza».

g) l’articolo 5 è abrogato;

h) all’articolo 13, comma 5, le parole «a richiesta» sono soppresse

Articolo 27.

(Misure per la concorrenza nel notariato)

1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 4, comma 1, le parole «ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali»
sono soppresse;

b) all’articolo 26, comma 2, le parole: «in tutto il territorio del distretto della Corte d’Appello in cui trovarsi la sua sede notarile» sono sostituite dalle seguenti: «in tutto il territorio della Regione in cui trovasi la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della Corte d’Appello in cui trovasi la sede, se tale distretto comprende più regioni»;

c) il comma 2 dell’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Egli non può esercitarlo fuori del territorio indicato dal secondo comma dell’articolo 26.».

d) all’articolo 147, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) si serve dell’opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137».

Articolo 28.

(Accesso al notariato)

1. All’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264, le parole: “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo” sono soppresse.

Articolo 29.

(Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo)

1. 1. In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni immobili adibiti ad uso non abitativo, come individuati dall'articolo 812 del codice civile, di valore catastale non superiore a 100.000 euro, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, essa può essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio, muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto.

2. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al comma 1 nonché le comunicazioni dell’avvenuta sottoscrizione degli stessi agli uffici competenti sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria.

Articolo 30.

(Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata)

1. Al comma 2 dell’articolo 2463-bis Codice Civile, dopo le parole «deve essere redatto per atto pubblico» sono aggiunte le parole «o per scrittura privata».

2. Al medesimo articolo 2463-bis Codice Civile, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Se l’atto costitutivo è redatto per scrittura privata, gli amministratori devono entro venti giorni depositarlo per la sua iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329, numero 3).».

Articolo 31.

(Sottoscrizione digitale di taluni atti)

1. I contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali sono redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con le modalità di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, oppure, anche in deroga all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, per atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dalle parti del contratto e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

2. In deroga all’articolo 31, commi 2 e seguenti, della legge 28 dicembre 2000, n. 340, ed all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli atti, le denunzie e le comunicazioni per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedano l’obbligo dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ivi compresi gli atti di costituzione, modifica e scioglimento delle società semplici, firmati digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sono trasmessi ai competenti uffici del registro delle imprese.

3. Il soggetto obbligato può avvalersi dell’assistenza di un intermediario cui conferire il potere di rappresentanza all’esecuzione dell’adempimento, attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sottoscritto digitalmente dal rappresentato ed allegato alla domanda.

4. L’atto di rappresentanza di cui al comma 3 può essere rilasciato a tutti i soggetti intermediari, professionisti, associazioni datoriali o sindacali, agenzie d’affari e di disbrigo pratiche o comunque denominati, accreditati presso la Camera di commercio, presso cui effettuano l’adempimento, tramite la modulistica d’accreditamento approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Per ottenere l’accreditamento necessario ai sensi del comma 4, i soggetti richiedenti non devono essere interdetti inabilitati, o condannati per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, come confluiti nell’articolo 86, commi 2 e 5, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le agenzie per le imprese di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, si reputano accreditate presso tutte le Camere di commercio che ricadono nell’ambito territoriale per il quale l’agenzia ha ottenuto l’accreditamento dal Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159. I soggetti che si servono dell’agenzia per le imprese, rilasciano l’atto di rappresentanza in forma olografa, e l’atto è conservato dall’agenzia stessa.

6. In caso di organi collegiali, qualora sia previsto che l’adempimento sia effettuato da tutti i membri del collegio, questi possono delegare, con atto sottoscritto con firma autografa, a norma dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da ciascuno di essi, un qualunque membro all’esecuzione dell’adempimento stesso. L’atto di conferimento di rappresentanza è, trasmesso, in formato ottico inalterabile, firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, a cura del delegato e trascritto nel registro delle imprese.

Articolo 32.

(Interpretazione autentica in materia di abrogazione del divieto di svolgimento in forma associata di attività professionali)

1. In applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi ad ogni effetto i rapporti contrattuali, intercorsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della (legge) medesima (legge n. 266 del 1997) , tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile.”

2. Il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è abrogato

CAPO VII - Servizi sanitari

Articolo 33.

(Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica)

1. All’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.»;

b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3 le parole «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti «a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni»;

d) il comma 4-bis è abrogato.


da Altalex


ASSICURAZIONI. Viene previsto l`obbligo di sconti significativi nel campo della RC Auto se l`automobilista accetta clausole finalizzate al contenimento dei costi o al contrasto delle frodi come l`installazione della scatola nera e di rilevatori del tasso alcolemico, ispezioni preventive dei veicoli e il risarcimento presso officine convenzionate. Altre norme riguardano l`obbligo di indicare i testimoni, in caso di incidenti con soli danni alle cose, non oltre il momento della denuncia, la possibilità di recesso dalle polizze accessorie allo scadere della polizza principale, il conferimento all`IVASS dei poteri di controllo e monitoraggio sull'attuazione delle nuove norme.

 

Venerdì, 20 Febbraio 2015
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