Misure di sicurezza - Personali - Reato di guida senza patente ex art. 6, L. n. 575/ 1965- Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ancora in atto - Configurabilità - Sussistenza.
Il reato di guida di autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all’art. 6 Legge 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto.