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Misure di sicurezza - Personali - Reato di guida senza patente ex art. 6, L. n. 575/ 1965-  Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ancora in atto - Configurabilità - Sussistenza.

(Cass. Pen., Sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23697)

Il reato di guida di autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all’art. 6 Legge 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto.

Venerdì, 31 Maggio 2013
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