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Responsabilità da sinistri stradali - Presunzione di colpa nel caso di scontro tra veicoli - Prova liberatoria - Presunzione di responsabilità concorrente tra conducenti - Sussidiarietà - Violazione dell’obbligo di dare la precedenza da parte di uno dei conducenti - Verifica del comportamento dell’altro conducente da parte del giudice - Necessità - Fondamento.

(Cass. Civ., Sez. VI, Ord. 16 settembre 2013, n. 21130)

Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente. 

Lunedì, 16 Settembre 2013
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