Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Richiesta risarcitoria ex art. 22 L. n. 990/1969 - Nei confronti del solo assicuratore - Necessità - Domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti del solo responsabile civile - Ammissibilità.
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la preventiva richiesta risarcitoria di cui all’art. 22 L. n. 990 del 1969 - poiché la ratio della disposizione è quella di favorire, nel c.d. spatium deliberandi, la possibilità della liquidazione dell’indennizzo senza far luogo alla domanda giudiziale - deve essere formulata nei confronti del solo assicuratore e come tale è idonea ai fini della proponibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno proposta nei confronti del solo responsabile civile, anche se nei confronti di costui nessuna richiesta preventiva sia stata inoltrata.