Responsabilità per il conducente che non mantiene la velocità adeguata
Un imputato per omicidio stradale ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello con la quale veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione. Il ricorso contesta l'affermazione di inadeguatezza della velocità da lui mantenuta. La Suprema Corte (sentenza 8526/15) ricorda invece come, in tema di accertamento della condotta colposa dell’imputato, la velocità adeguata è quella che il giudice identifica come valevole a garantire una sicura circolazione stradale, nelle specifiche condizioni date.
Trattandosi di regola elastica, «l’opera di definizione della regola cautelare chiama in causa la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento: la velocità doverosa è quella che, tenuto conto delle condizioni di tempo e di luogo, permette di evitare gli eventi prevedibili». Continua il Collegio, precisando che la valutazione sulla correttezza di tale operazione non è conducibile alla stregua di parametri matematici, ma va fatta usando i criteri di compiutezza e non manifesta illogicità della motivazione. Pertanto, anche il motivo in merito alla asserita imprevedibilità del comportamento altrui, che il ricorrente vorrebbe causa esclusiva del sinistro, deve ritenersi infondato.
La Cassazione, infatti, aderisce al principio secondo il quale «in tema di responsabilità da sinistri stradali, l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili». Quindi, l’imprevedibilità non può farsi consistere nella stessa imprudenza dell’altrui comportamento. Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagemento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it