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Buca sulla strada, macchina danneggiata, ma anche l’autista ci ha messo del suo: niente risarcimento

Il tribunale di Napoli respinge la domanda di risarcimento proposta da un uomo, nei confronti del comune, per i danni subiti dalla propria macchina a causa di una buca presente sul manto stradale comunale. L'automobilista ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’articolo 1227 del codice civile (concorso del fatto colposo del creditore). Per la Corte di legittimità, però, il ragionamento del tribunale era corretto.

In tema di responsabilità da cose in custodia, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l’agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte», per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Nel caso, i giudici avevano dato rilevanza ai minimi danni di cui poteva ritenersi raggiunto il riscontro probatorio e alle circostanze di tempo e luogo in cui si era verificato l’incidente. In particolar modo, veniva sottolineata la presenza di un cantiere, che avrebbe dovuto sollecitare la massima prudenza. Queste condizioni avevano correttamente determinato, secondo la Cassazione (sentenza 7595/15), l’affermazione esclusiva di colpa del danneggiato. Per questi motivi, la Suprema Corte rigetta il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it

 

Mercoledì, 18 Marzo 2015
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