Circolazione stradale - Provvedimento di sospensione della patente di guida in ipotesi di reato ex art. 223 cod. Strada - Riferimento alla legge del tempo della condotta - Necessità - disciplina più favorevole posteriore al fatto - Irrilevanza – Fondamento
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione II, 12 novembre 2014, n. 24111
Circolazione stradale - Provvedimento di sospensione della patente di guida in ipotesi di reato ex art. 223 cod. Strada - Riferimento alla legge del tempo della condotta - Necessità - disciplina più favorevole posteriore al fatto - Irrilevanza – Fondamento.
Il provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato ex art. 223 cod. strada in ipotesi di reato, ha carattere preventivo e funzione cautelare, sicché la sua legittimità va verificata con riferimento alla situazione normativa esistente al momento del fatto, rimanendo ininfluenti le eventuali successive modificazioni della disciplina, anche se più favorevoli all’interessato. (Cass. Civ., sez. II, n. 24111 del 12 novembre 2014)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2008 dinnanzi al giudice di pace di Lucca, N. L. proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 5001/2009 emessa dal prefetto di Lucca, con la quale era stata disposta la sospensione della patente di guida per il periodo di tre mesi a seguito della violazione dell'art. 186 comma 2 C.d.S., ovvero per guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata a mezzo di test etilometrico.
A sostegno della propria opposizione il ricorrente deduceva: che il modesto tasso alcolico rilevato non era imputabile all'abuso di bevande alcoliche, bensì all'utilizzo di farmaci a base di etanolo e alcol come cura per una faringite acuta che lo affliggeva; che l'apparecchio utilizzato per l'accertamento non evidenziava la data dell'ultima taratura,
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Fonte: cassazione.net