Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Obblighi di manutenzione, vigilanza e controllo a carico dell’ente proprietario - Fondamento - Obbligo dell’ente proprietario di mantenere in buono stato anche la zona tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale (“banchina”) - Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di incendio propagatosi dall’erba secca su un banchina stradale.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile l’ANAS di un incendio che si era propagato dall’erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata).