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Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade - Obblighi di manutenzione, vigilanza e controllo a carico dell’ente proprietario - Fondamento - Obbligo dell’ente proprietario di mantenere in buono stato anche la zona tra i margini della carreggiata extraurbana e i limiti della sede stradale (“banchina”) - Correlativo obbligo di segnalazione di pericoli ed insidie - Configurabilità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie in tema di incendio propagatosi dall’erba secca su un banchina stradale.

(Cass. Civ., Sez. III, 04 ottobre 2013, n. 22755)

 L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del R.D. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto responsabile l’ANAS di un incendio che si era propagato dall’erba secca falciata e accumulata su una banchina stradale e non asportata).

Venerdì, 04 Ottobre 2013
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