Detenzione di una paletta simulante la funzione di segni riferibili alla polizia - Integrazione del reato di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. - Sussistenza.
Integra il reato di cui all’art. 497 ter comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. - che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano “in uso alla Polizia - mentre l’ipotesi di cui all’ari. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana).