Accertamento - Modalità - Alcoltest - Omesso avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia - Nullità a regime intermedio - Tardiva deduzione - Conseguenze in tema di rilevabilità d’ufficio - Esclusione.
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’omesso avviso all’indagato - da parte della polizia giudiziaria che proceda all’alcooltest - della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia determina una nullità a regime intermedio, la quale, ove eccepita tardivamente dalla parte, può essere rilevata d’ufficio dal giudice nei termini di cui all’art. 180 c.p.p., con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcuna sanatoria ma semplicemente la decadenza della parte in ordine alla facoltà di dedurre tale eccezione che non pregiudica i poteri officiosi del giudice.