Guida in stato di ebbrezza – Sospensione della patente di guida – Durata – Irretroattività della previsione edittale più grave.
Stante il principio di legalità ex. Art. 1 legge n. 689 del 1981, è illegittima l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria più grave di quella in vigore al momento del commesso reato. (Fattispecie nella quale la Corte ha accolto il ricorso avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due, in dipendenza di condotta di guida in stato di ebbrezza verificatasi quando la previsione legale della durata massima della sanzione era di anni uno).