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Notizie brevi 27/03/2015

  La non punibilità per particolare tenuità del fatto

In data 18 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 16 marzo 2015 n. 28 che introduce disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. m) della legge 28 aprile 2014, n. 67. Il decreto entrerà in vigore il 2 aprile 2015.

Sotto il profilo sostanziale sono sottratti dall'area della punibilità quei fatti storici che non appaiano meritevoli di sanzione penale. L'irrilevanza del fatto, diversa dall'inoffensività prevista dall'art. 49, secondo comma, c.p., presuppone l'esistenza di un fatto tipico costituente reato che è ritenuto non punibile in ragione dei sottesi principi di proporzione ed economia processuale.
Viene inserito all'interno del codice penale l'art. 131 bis che, al primo comma, prevede che l'istituto trovi applicazione per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena detentiva.
Per la determinazione della pena detentiva si tiene conto solamente delle circostanze che comportino una pena di specie diversa o ad effetto speciale e non del giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p.

Il giudizio di particolare tenuità del fatto è fondato sui seguenti criteri:
- particolare tenuità dell'offesa;
- modalità della condotta;
- esiguità del danno o del pericolo;
- non abitualità del comportamento.

Le modalità della condotta e l'esiguità del danno devono essere valutati ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.

L'offesa non è di particolare tenuità:

- quando l'autore abbia agito per motivi abietti e futili, o con crudeltà anche contro gli animali, o abbia adoperato sevizie o abbia profittato della condizione di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa;

- quando l'evento lesivo sia costituito dalla morte o da lesioni gravissime (anche come conseguenza non voluta di altro reato) in danno ad una o più persone.

In relazione al criterio della non abitualità, la presenza di una precedente condanna non è di per sé ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza degli altri presupposti.


La non abitualità è esclusa nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (ad es. atti persecutori e maltrattamenti in famiglia).


L'istituto è applicabile una sola volta (una tantum).


Giova segnalare la sostanziale impossibilità per l'indagato/imputato di rinunciare alla definizione per particolare tenuità del fatto. Infatti è consentito il contraddittorio, ma la volontà contraria dell'indagato/imputato alla definizione per particolare tenuità del fatto non è ostativa alla pronuncia da parte del Giudice.


Pertanto anche a fronte di un concreto interesse dello stesso a difendersi e ad ottenere una pronuncia assolutoria, la richiesta del Pubblico Ministero e/o la autonoma valutazione del Giudice possono condurre ad un provvedimento per particolare tenuità del fatto (che, se definitivo, si iscrive nel certificato del casellario giudiziale e, se pronunciato con sentenza, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e/o amministrativo) certamente sfavorevole rispetto alla prospettazione dell'ipotesi difensiva assolutoria.


La fase delle indagini preliminari.
Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta.


L'avviso della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero per particolare tenuità del fatto deve sempre essere notificata alla persona offesa, indipendentemente dalla eventuale richiesta di informazione ex art. 408 c.p.p.


Il Gip, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'art. 409, comma 2, c.p.p. (in camera di consiglio) e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza.


In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il Gip procede senza formalità (de plano) e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato.
Nei casi in cui non accolga la richiesta il Gip restituisce gli atti al Pubblico Ministero (per la prosecuzione delle indagini), eventualmente provvedendo ai sensi dell'art. 409, commi 4 e 5 c.p.p. (indicazione di ulteriori indagini con fissazione del termine e/o ordine di imputazione coatta).


Modifiche all'art. 469 c.p.p.
Il giudice, prima di emettere sentenza predibattimentale di "non doversi procedere" per tenuità del fatto, deve sentire (in camera di consiglio) anche la persona offesa, se compare, così consentendo alla stessa di interloquire sul tema della tenuità, al pari del Pubblico Ministero e dell'imputato.


Non è stata prevista alcuna forma specifica di interlocuzione in sede di udienza preliminare ovvero in sede dibattimentale, trattandosi di fasi in cui il contraddittorio è pienamente rispettato e garantito.


Nuovo art. 651 bis c.p.p.
La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale, in relazione all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.


L'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è una pronuncia assolutoria, ma accerta, in via definitiva, che il reato è stato commesso dalla persona dichiarata non punibile. La medesima efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a seguito di rito abbreviato, salvo che la parte civile non abbia accettato il rito.
Iscrizione nel casellario giudiziale.


I provvedimenti (sentenza, ordinanza e decreto motivato) emessi per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sono iscritti nel casellario giudiziale.
Le relative iscrizioni sono eliminate trascorsi dieci anni dalla pronuncia (art. 5 lett. d-bis D.P.R. n. 313/2002).


Nel certificato del casellario richiesto dall'interessato non sono riportate le iscrizioni relative ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

 

di Marco Guerra
da diritto24.ilsole24ore.com


In dettaglio. (ASAPS)

Venerdì, 27 Marzo 2015
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