Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Esclusiva del Prefetto
In tema di violazioni del codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia per infrazione accertata dalla polizia municipale, legittimata passiva, a norma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è unicamente l’autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione, ovvero il Prefetto; ne consegue che è inammissibile l’impugnazione proposta in tale giudizio dal Comune, per difetto di legittimazione dello stesso, rilevando soltanto sul piano della rappresentanza processuale la circostanza che l’autorità prefettizia si sia costituita nel giudizio di opposizione mediante funzionari comunali appositamente delegati.