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Omicidio Stradale: il nostro parere alla proposta

Di Lorenzo Borselli

La proposta di modifiche al Codice Penale presentata lo scorso 25 marzo e che – in caso di approvazione da parte del Parlamento – introdurrà nel nostro ordinamento il reato di Omicidio Stradale, rappresenta il primo punto fermo in materia da quando l’ASAPS, insieme alle associazioni “Lorenzo Guarnieri” e “Gabriele Borgogni”, ha iniziato la raccolta di firme arrivata ad oltre 80mila sottoscrizioni. La norma prevede l’inserimento nel CP dell’art. 589 bis (omicidio stradale), dell’art. 590 bis (lesioni personali stradali), dell’art. 590 ter (in materia di attenuanti), e l’aggiornamento degli artt. 380 e 381 CPP, che regolano l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.
Ci sono, nel testo, molte luci e ombre che proveremo di seguito ad analizzare.
Per quanto riguarda l’articolo 589 bis, il legislatore prevederebbe il verificarsi di un omicidio stradale quando il conducente di un veicolo (si parla di autoveicolo, motoveicolo o altro mezzo meccanico) cagioni “per colpa” la morte di una persona.

Se il fatto avviene in caso di ebbrezza dell’agente, nelle fattispecie previste dall’art. 186/2° lettere b) e c) e dall’art. 187, la pena prevista sarebbe da 8 a 12 anni.
Se il fatto avviene in caso di accertato superamento pari al doppio del limite di velocità, la pena prevista sarebbe invece da 6 a 9 anni: identica pena sarebbe applicata anche nel caso in cui una persona si dia alla fuga dopo un incidente stradale che provochi la morte di una persona.
Se i morti sono più di uno, le pene aumenterebbero fino al triplo, col limite massimo di 18 anni.

Per queste fattispecie, che costituiscono i commi 1, 2 e 3 del citato articolo, è previsto l’arresto obbligatorio – anche al di fuori dei casi di flagranza – grazie all’introduzione della lettera m bis) al comma 2°.
Sostanzialmente identica la costruzione dell’art. 590 bis CP, che prevede pene da 1 a 4 anni in caso di eventi infortunistici caratterizzati dall’ebbrezza del conducente e da 6 mesi a 4 anni in caso di superamento pari al doppio del limite di velocità, e in caso di fuga.
Per queste fattispecie, che costituiscono i commi 1, 2 e 3 del nuovo articolato, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza grazie all’introduzione della lettera m quinquies) al comma 2°.

Diciamo subito che a nostro modesto parere saranno necessarie molte modifiche per rendere accettabile la proposta, che sarà nostra cura comunicare alla Commissione Giustizia del Senato. Quali?
Intanto, la nuova norma mantiene il carattere colposo: questo impedisce che un omicida stradale possa essere considerato recidivo in caso commetta reati analoghi. L’articolo 99 CP stabilisce infatti che un soggetto sia recidivo quando  “dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro […]”. Per la recidiva, il Codice prevede un aumento della pena in quanto tale circostanza evidenzia un possibile nesso con concetto di capacità a delinquere (art. 133 CP).

Detto questo, la soglia alcolica prevista per inquadrare un fatto infortunistico come omicidio stradale, è quella da 0,8 in avanti (lettere B e C dell’art. 186 CDS). Oggettivamente, sarebbe meglio a questo punto introdurre anche la soglia “Zero”, poiché sarebbe piuttosto ingiusto condannare un soggetto a 8 anni di carcere nell’ipotesi che superi di 1 g/l il tasso minimo previsto o trattarlo come colpa semplice nel caso arrivi per esempio a 0,79.
Questa forbice renderebbe inoltre ancora conveniente darsi alla fuga: se mi fermo e mi sottopongo a test alcolemico che risulti superiore a 0,8, rischio da 8 anni in su, ma se scappo e mi prendono dopo aver smaltito la sbornia o l’ebbrezza da stupefacenti, al massimo prenderò da 6 a 9 anni, pena che difficilmente mi porterà dietro le sbarre.

Infine la velocità: ci sembra oggettivamente di difficile attuazione, perché all’interno di una zona “30” o comunque in caso di basse limitazioni, superare del doppio il limite è effettivamente più frequente, ma in autostrada si dovrebbe arrivare a 260 km/h e questo rende a nostro parere assurdo il costrutto. Abbiamo a nostra disposizione l’articolo 142 CDS, che prevede ai commi 9 e 9 bis fattispecie precise, tra cui il superamento di oltre 60 km/h. Più accettabile e, lasciatecelo dire, anche più verosimile.

Si potrebbe discutere anche sulle terminologie usate: “ebbrezza” come “ubriachezza” e il sostanziale “non riferirsi” mai, anche in semplice terminologia al codice della strada. Inoltre mentre al primo comma del nuovo articolo 589 Bis CP nella tipologia dei mezzi si fa riferimento al termine “motoveicolo”, nel secondo comma si parla invece di “motociclo” quindi alla tipologia del solo motoveicolo a due ruote.


Alcune prime osservazioni dell’ASAPS sul testo in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato sul quale saranno presentati emendamenti. (ASAPS)

Giovedì, 02 Aprile 2015
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