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Notizie brevi , News 03/04/2015

Distaccamento Polizia Stradale di Crema
Ecco quello che si rischia a truccare un cronotachigrafo
Non solo soldi e ritiro di patente, ma anche una denuncia penale

Foto Coraggio - Archivio Asaps


Nella mattinata del 5 luglio del 2013 la pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Crema durante lo svolgimento di un posto di controllo a Soncino (CR) sulla SPCR 235, all’altezza del KM 68+100, intimava l’alt ad un autoarticolato italiano condotto da un cittadino albanese.
Dall’estrapolazione dei dati contenuti nel dispositivo cronotachigrafo digitale installato sul trattore stradale in questione (apparecchio di registrazione dell’attività lavorativa svolta giornalmente dall’autista del mezzo pesante, disciplinata da regolamento CEE 561/2006) emergeva che, apparentemente, il complesso veicolare risultava “FERMO”, come se il conducente stesse usufruendo di un riposo.
In relazione a ciò, la peculiare attività di indagine e di ricerca svolta dal personale operante, salito a bordo del trattore stradale, permetteva di recuperare un occulto telecomando, posizionato all’interno di un portaoggetti della portiera lato guida, a prima vista del tipo utilizzato per l’apertura di cancelli elettrici, che in realtà, invece, risultava essere utilizzato per comandare un’apposita centralina al fine di falsare le registrazioni dell’apparecchio di controllo cronotachigrafo, permettendo così di ingannare i controlli da parte di operatori di Polizia, volti ad accertare il superamento oltre che dei limiti di velocità anche dei periodi massimi di guida consenti e, quindi, non incorrere in sanzioni amministrative relative a violazioni al codice della strada.
Attraverso il successivo esame tecnico operato c/o un’autofficina specializzata nel settore, con smontaggio di alcune parti del cruscotto della cabina, consentiva di rilevare la presenza di un particolare cavo funzionate da by-pass tra il cronotachigrafo e il sensore di movimento situato sul cambio, esteriormente regolarmente piombato, che consentiva al telecomando precedentemente recuperato di modificare la funzionalità dell’apparecchiatura di registrazione dati.
Infatti, dall’attenta ispezione del sensore in questione si riscontrava che al suo interno oltre alla normale centralina, vi era una seconda centralina di dimensioni più piccole, la quale ricevuti gli impulsi del telecomando azionato dal conducente, modificava le funzioni del cronotachigrafo.
A fronte di quanto sopra il telecomando, unitamente al sensore abilmente alterato, provvisto di piombo costituente sigillo, cosicché da apparire conforme agli analoghi dispositivi previsti, venivano sequestrati, mentre il conducente, oltre alle sanzioni amministrative previste e punite dall’art.179/2°-9° del codice della strada, con ritiro della patente di guida per la sospensione, veniva anche indagato in stato di libertà e deferito alla Procura della Repubblica per il reato di rimozione/omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in quanto la sua condotta delittuosa consisteva nella possibilità di poter condurre veicoli pesanti senza vincoli di tempo, attraverso la dissimulazione di tali registrazioni, creando un grave pericolo all’incolumità degli utenti della strada.
In considerazione degli elementi indiziari raccolti, il giudice SALVINI Dott. Guido del Tribunale di Cremona, confermando la tesi indiziaria ipotizzata dall’organo di Polizia Stradale di questa provincia, concernente l’alterazione del funzionamento del cronotachigrafo digitale allo scopo di distorcere i dati sulle ore di guida e di fermo obbligatorio e omettere in tal modo di adottare cautele contro gli infortuni sul lavoro, emetteva decreto di giudizio avanti al Tribunale di Cremona nei confronti sia del conducente dell’autoarticolato controllato che dell’amministratore delegato della ditta di autotrasporti da cui il predetto era dipendente, sottolineando che: “CON RIFERIMENTO ALLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO DEVE ESSERE MANTENUTA QUELLA ORIGINARIA DI RIMOZIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( ART. 437 C.P.) IN QUANTO LA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 179 SECONDO COMMA CODICE DELLA STRADA NON ESAURISCE LA TUTELA DEI BENI GIURIDICI MESSI IN PERICOLO DALL'ALTERAZIONE DEL CRONOTACHIGRAFO. INFATTI IL SOFISTICATO CONGEGNO MONTATO, SULL'AUTOARTICOLATO, AZIONABILE MEDIANTE UN TELECOMANDO ABBINATO AD UNA SECONDA SCHEDA ELETTRONICA APPOSITAMENTE INSERITA, INTERROMPEVA NON SOLO IL FLUSSO DEI DATI ALLA CENTRALINA DEL CRONOTACHIGRAFO MA IMPEDIVA IL FUNZIONAMENTO REGOLARE DEL LIMITATORE DI VELOCITÀ E DELL'IMPIANTO FRENANTE ABS ( ANTI BLOCK SYSTEM) DEL MEZZO. DI CONSEGUENZA ESSO, IN PARTICOLARE A VELOCITÀ ELEVATA E DURANTE MANOVRE DI EMERGENZA, DIVENTAVA PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DI CHI LO CONDUCEVA E OVVIAMENTE DI TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA.
QUINDI, ANCHE A PRESCINDERE DALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SUI TEMPI DI GUIDA, TALE DISPOSITIVO ERA TALE DA REALIZZARE CONDIZIONI LESIVE DEL DIRITTO ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CONDUCENTE E DI TERZI.”

 


CRONOTACHIGRAFI TAROCCATI
ATTENZIONE INNOVATIVA TESI INDIZIARIA DEL GIUDICE SALVINI  DI CREMONA:  RIMOZIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( ART. 437 C.P.)
Decreto di giudizio avanti al Tribunale di Cremona nei confronti sia del conducente dell’autoarticolato controllato che dell’amministratore delegato della ditta di autotrasporti da cui il predetto era dipendente per “Rimozione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro (Art. 437 C.P.)  (ASAPS)
E’ possibile leggere tutti i dettagli nell’articolo pubblicato sul portale dell’ASAPS
 

Venerdì, 03 Aprile 2015
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