Guida in stato di ebbrezza – Accertamento della violazione – Avviso al conducente della facoltà di farsi assistere dal difensore – Necessità – Omissione – Conseguenze
La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell'art. 114 disp. atto cod. proC. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado. (Cass. Pen,. Sezioni Unite, 5 febbraio 2015, n. 5396) (Art. 186, cs)
RITENUTO IN FATTO
1. Nelle prime ore del giorno 10 febbraio 2011, la polizia giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottoponeva M. B., conducente di un'autovettura, ad alcootest, ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/l.
Essendo emersi estremi del reato di cui all'art. 186, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, che procedeva a iscrizione nel registro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011.
Con memoria depositata il 30 novembre 2011 presso la Procura della Repubblica, l'avv. Cristiana Polesel, difensore di fiducia nominato dal B. in data 9 novembre 2011, eccepiva la nullità, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., derivante dall'omesso avviso all'indagato da parte della polizia giudiziaria procedente della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile quale la sottoposizione all'esame alcoolimetrico. …
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Fonte: cortedicassazione.it