Regime sanzionatorio - Parità di trattamento rispetto al reato previsto dall’art. 187 c.s.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 cod. strada in relazione all’art. 3 Cost. nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio differenziato in ragione del tasso alcolemico riscontrato al conducente rispetto all’unico regime punitivo stabilito per l’art. 187 cod. strada, in quanto la concentrazione di alcol nel sangue può essere immediatamente rilevata con variazioni percentuali di crescente gravità, mentre l’accertamento dell’alterazione per l’assunzione di sostanze stupefacenti non può essere agevolmente graduato anche alla luce della loro eterogeneità.