Semaforo dura 3 secondi? Multa legittima
Cassazione civile , sez. II, sentenza 23.12.2014 n° 27348
Nel caso in cui il giallo - arancione del semaforo abbia almeno la durata di 3 secondi la multa (effettuata con gli strumenti di controllo T-red o altri) è perfettamente legittima.
Ancora una volta la Cassazione, con la sentenza 23 dicembre 2014, n. 27348 ha “bastonato” gli automobilisti, pronunciandosi sul ricorso presentato avverso la sentenza che aveva rigettato le opposizioni a quattro verbali di contestazione di infrazioni al Codice della strada elevati (tutti) in ore notturne, a seguito di rilevazione con apparecchiatura elettronica, per “aver proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa”.
In appello il Giudice riformava la sentenza di primo grado con il rigetto del ricorso nella sua interezza (in riferimento ai sopra menzionati 4 verbali) per motivi di merito: nello specifico si rilevava che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, lo strumento tecnico era stato omologato in modo regolare ed il funzionamento era in linea con il prototipo campione.
Non vi erano, quindi, vizi di regolarità o conformità.
In seguito all’esito della sentenza l’attrice ricorreva in cassazione con un unico motivo deduceva l’omessa motivazione sulla contestazione relativa alla durata (che la ricorrente assumeva essere di 3,365 secondi) della luce semaforica gialla e sulla sua sufficienza a consentire l'attraversamento dell'incrocio in condizioni di sicurezza come prescritto dall'art. 41 comma 10 del codice della strada.
La ricorrente segnalava una circolare ministeriale che indicava come consentita una durata variabile dai 3 ai 5 secondi.
I giudici della Suprema Corte di Cassazione menzionano la circolare ministeriale del 16 luglio 2007 n. 67096; il codice della strada all’articolo 41, comma 10, non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla (arancione).
Si limita ad affermare un principio di ordine generale.
Durante tale periodo i veicoli non devono oltrepassare la linea d’arresto, salvo che si trovino così vicino da non potersi arrestare con un sufficiente grado di sicurezza; a tal riguardo lo studio del consiglio nazionale delle ricerche del 10 settembre 2001 ha scritto le norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali.
Al paragrafo 6.7.4. si indicano le durate di 3, 4 e 5 secondi per la velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h.
Lo stesso Codice della strada, infatti e come evidenziato, precisa che durante il periodo di accensione della luce gialla i veicoli non possono oltrepassare i punti stabiliti per l’arresto, a meno che vi si trovino così vicini che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza; per tale motivo l’automobilista deve tenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi.
Con il semaforo a luce gialla, quindi, bisogna fermarsi: non esistono scuse o “intoppi” sulla durata che, nel caso sia superiore a tre secondi, è congrua per l’arresto del veicolo.
Già in precedenza la stessa Cassazione (cfr. sul punto Cass. n. 18470/2014 e Cass. n. 14519/2012) aveva affermato che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di 4 secondi non costituisce un dato inderogabile; in ogni caso una durata superiore a 3 secondi deve ritenersi, senza alcun dubbio, congrua per l’arresto in linea con la risoluzione del Ministero dei trasporti del 2007 sopra menzionata.
Per tali motivazioni la Cassazione rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese di giustizia.
(Manuela Rinaldi)
Anche se onestamente 3 secondi sembrano pochi (ASAPS)